Art. 2
                 Promozioni conferibili e modalita'
            di svolgimento delle procedure di valutazione

  1.  Con  determinazione  del  comandante  generale della Guardia di
finanza, ovvero dall'autorita' da questi delegata, da pubblicarsi sul
foglio d'ordini del Corpo, sono stabiliti, annualmente:
a) il numero delle promozioni da conferire attraverso le procedure di
   valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami", da determinare
   in   relazione   alle   esigenze   istituzionali   del   Corpo   e
   proporzionalmente  alla  forza  organica di ciascun contingente ai
   sensi  della tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio
   1995, n. 199;
b) modalita'   e  termini  per  la  presentazione  delle  domande  di
   ammissione alle procedure;
c) sedi e diario delle prove d'esame;
d) programmi d'esame distinti per ciascun contingente.
 
          Nota all'art. 2:
             - La tabella D/2  allegata  al  decreto  legislativo  12
          maggio  1995,  n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6
          marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo  inquadramento  del
          personale  non  direttivo  e  non dirigente del Corpo della
          Guardia di finanza), e' la seguente:
                                                          TABELLA D/2
                                                   (art. 52, comma 2)
          Grado           Requisiti                      Forme
      da        a                                  d'avanzamento
         -      -             -                            -
Maresciallo    Maresciallo    2 anni di permanenza    Ad anzianita'
                ordinario        nel grado
Maresciallo    Maresciallo    7 anni di permanenza      A scelta
ordinario       capo             nel grado
Maresciallo    Maresciallo    1 giorno di permanenza    A scelta
capo            aiutante         nel grado             per esami (1)
                                    ovvero
                              8 anni di permanenza      A scelta
                                  nel grado
Maresciallo
 aiutante
             (1) Il numero delle promozioni da  conferire  "a  scelta
          per  esami", ai sensi dell'art. 58 del presente decreto, e'
          determinato come segue:
              nel quadriennio 1995-1998: 1000 unita' all'anno;
              a decorrere  dal  1999:  unita'  non  superiori  ad  un
          trentesimo della forza organica del ruolo "Ispettori".