Art. 2 Promozioni conferibili e modalita' di svolgimento delle procedure di valutazione 1. Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza, ovvero dall'autorita' da questi delegata, da pubblicarsi sul foglio d'ordini del Corpo, sono stabiliti, annualmente: a) il numero delle promozioni da conferire attraverso le procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami", da determinare in relazione alle esigenze istituzionali del Corpo e proporzionalmente alla forza organica di ciascun contingente ai sensi della tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199; b) modalita' e termini per la presentazione delle domande di ammissione alle procedure; c) sedi e diario delle prove d'esame; d) programmi d'esame distinti per ciascun contingente.
Nota all'art. 2: - La tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), e' la seguente: TABELLA D/2 (art. 52, comma 2) Grado Requisiti Forme da a d'avanzamento - - - - Maresciallo Maresciallo 2 anni di permanenza Ad anzianita' ordinario nel grado Maresciallo Maresciallo 7 anni di permanenza A scelta ordinario capo nel grado Maresciallo Maresciallo 1 giorno di permanenza A scelta capo aiutante nel grado per esami (1) ovvero 8 anni di permanenza A scelta nel grado Maresciallo aiutante (1) Il numero delle promozioni da conferire "a scelta per esami", ai sensi dell'art. 58 del presente decreto, e' determinato come segue: nel quadriennio 1995-1998: 1000 unita' all'anno; a decorrere dal 1999: unita' non superiori ad un trentesimo della forza organica del ruolo "Ispettori".