Art. 20
                   Requisiti per la partecipazione

  1.  Relativamente  all'anno  1995,  sono ammessi a partecipare alle
procedure  per  l'avanzamento  "a  scelta  per esami" i sottufficiali
promossi  al  grado  di  maresciallo  capo con decorrenza giuridica 1
settembre 1995 o antecedente.