Art. 21
                     Semplificazioni procedurali
            relative alla valutazione delle prove d'esame

  1.  La  prova scritta e la prova orale d'esame di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera b), non vengono effettuate.
  2.  Per  conseguire  l'idoneita'  nella prova preliminare di cui al
precedente  art.  1,  comma 1, lettera b), e' necessario riportare un
punteggio almeno pari a 10 trentesimi.