Art. 21 Semplificazioni procedurali relative alla valutazione delle prove d'esame 1. La prova scritta e la prova orale d'esame di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), non vengono effettuate. 2. Per conseguire l'idoneita' nella prova preliminare di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), e' necessario riportare un punteggio almeno pari a 10 trentesimi.