Art. 22 Formazione dei quadri di avanzamento 1. Ai fini della formazione dei quadri di avanzamento di cui all'art. 15, il punteggio definitivo di merito attribuito al singolo sottufficiale relativamente alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti e' moltiplicato per un coefficiente pari a 4. Il prodotto cosi' ottenuto viene sommato al punteggio definitivo di merito conseguito dal medesimo sottufficiale nella prova preliminare di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b). 2. Il totale determinato ai sensi del comma 1, e' diviso per cinque ed il quoziente cosi' ottenuto, calcolato al centesimo di punto, rappresenta il punteggio di merito finale della valutazione "a scelta per esami" attribuito ad ogni sottufficiale.