Art. 22
                Formazione dei quadri di avanzamento

  1.  Ai  fini  della  formazione  dei  quadri  di avanzamento di cui
all'art.  15, il punteggio definitivo di merito attribuito al singolo
sottufficiale   relativamente  alla  valutazione  dei  precedenti  di
servizio  e dei titoli conseguiti e' moltiplicato per un coefficiente
pari  a  4.  Il  prodotto  cosi'  ottenuto viene sommato al punteggio
definitivo  di  merito  conseguito  dal  medesimo sottufficiale nella
prova preliminare di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b).
  2. Il totale determinato ai sensi del comma 1, e' diviso per cinque
ed  il  quoziente  cosi'  ottenuto,  calcolato al centesimo di punto,
rappresenta il punteggio di merito finale della valutazione "a scelta
per esami" attribuito ad ogni sottufficiale.