Art. 24 Norma finale 1. Nei confronti dei membri della commissione giudicatrice, delle commissioni e delle eventuali sottocommissioni e comitati citati nel presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 agosto 1986 Il Ministro: VISCO Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1996 Registro n. 2 Finanze, foglio n. 380
Nota all'art. 24: - L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), e' il seguente: "Art. 18 (Compensi). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati, per tutti i tipi di concorso, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri ed al segretario delle commissioni esaminatrici, nonche' al personale addetto alla vigilanza. 2. La misura dei compensi indicati nel comma 1 puo' essere aggiornata, ogni triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT".