Art. 24
                            Norma finale

  1.  Nei  confronti dei membri della commissione giudicatrice, delle
commissioni  e delle eventuali sottocommissioni e comitati citati nel
presente  decreto si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 7 agosto 1986
                                                   Il Ministro: VISCO
Visto, il Guardasigilli: FLICK
  Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1996
  Registro n. 2 Finanze, foglio n. 380
 
          Nota all'art. 24:
             - L'art. 18 del decreto del Presidente della  Repubblica
          9   maggio   1994,   n.   487  (Regolamento  recante  norme
          sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche  amministrazioni
          e  le  modalita'  di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
          unici e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
          impieghi), e' il seguente:
             "Art. 18 (Compensi). - 1. Con decreto del Presidente del
          Consiglio   dei  Ministri,  adottato  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, sono determinati, per tutti i tipi  di
          concorso,  i  compensi  da  corrispondere al presidente, ai
          membri ed al  segretario  delle  commissioni  esaminatrici,
          nonche' al personale addetto alla vigilanza.
             2.  La  misura  dei  compensi  indicati nel comma 1 puo'
          essere  aggiornata,  ogni   triennio,   con   decreto   del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni del costo
          della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT".