Art. 3 Requisiti per l'ammissione alle procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" 1. Sono ammessi alla partecipazione alle procedure per l'avanzamento "a scelta per esami" i marescialli capi in possesso dei requisiti fissati dalla tabella D/2 allegata al citato decreto legislativo n. 199 del 1995, che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, risultino: a) non aver riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della "consegna di rigore"; b) aver conseguito in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, una qualifica almeno pari a "nella media" o giudizio equivalente; c) non essere imputati in un procedimento penale per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari di Stato o sospesi dall'impiego ovvero in aspettativa per qualsivoglia motivo concessa ai sensi delle vigenti disposizioni. 2. Con apposita determinazione del comandante generale della Guardia di finanza, ovvero dall'autorita' da questi delegata, sono esclusi, in qualsiasi momento della procedura valutativa, i sottufficiali che risultino non in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.
Nota all'art. 3: - Per la tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), vedi nota all'art. 2.