Art. 3
              Requisiti per l'ammissione alle procedure
        di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami"

  1.   Sono   ammessi   alla   partecipazione   alle   procedure  per
l'avanzamento "a scelta per esami" i marescialli capi in possesso dei
requisiti  fissati  dalla  tabella  D/2  allegata  al  citato decreto
legislativo  n.  199 del 1995, che, alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande, risultino:
a) non  aver  riportato,  nell'ultimo  biennio, sanzioni disciplinari
   pari o piu' gravi della "consegna di rigore";
b) aver conseguito in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo
   triennio,  una  qualifica  almeno  pari a "nella media" o giudizio
   equivalente;
c) non  essere  imputati  in  un  procedimento penale per delitto non
   colposo,  o  sottoposti  a  procedimenti  disciplinari  di Stato o
   sospesi dall'impiego ovvero in aspettativa per qualsivoglia motivo
   concessa ai sensi delle vigenti disposizioni.
  2.  Con  apposita  determinazione  del  comandante  generale  della
Guardia  di  finanza,  ovvero dall'autorita' da questi delegata, sono
esclusi,   in   qualsiasi   momento  della  procedura  valutativa,  i
sottufficiali  che  risultino  non in possesso dei requisiti previsti
dal presente articolo.
 
          Nota all'art. 3:
             - Per la tabella D/2 allegata al decreto legislativo  12
          maggio  1995,  n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6
          marzo 1992, n.  216, in materia di nuovo inquadramento  del
          personale  non  direttivo  e  non dirigente del Corpo della
          Guardia di finanza), vedi nota all'art.  2.