Art. 4 Commissione giudicatrice delle prove d'esame e competente alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti 1. La commissione giudicatrice delle prove d'esame e competente alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, e' nominata con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza. Con lo stesso provvedimento sono nominati i membri che integrano la commissione giudicatrice ai fini dell'espletamento delle procedure di valutazione. 2. La commissione giudicatrice e' presieduta da un generale di brigata della Guardia di finanza ed e' composta, oltre che dal presidente: a) da due ufficiali superiori del Corpo, membri; b) da un ufficiale inferiore del Corpo, membro e segretario della commissione; c) da un maresciallo aiutante, membro, che non sia gia' componente della commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali, e che sia, altresi', in grado di far parte della commissione giudicatrice per l'intera durata delle procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami". 3. La commissione giudicatrice puo' avvalersi, per l'assolvimento dei propri compiti, dell'ausilio di strutture informatiche e di personale specializzato e/o tecnico. 4. Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza, ovvero dall'autorita' da questi delegata, vengono costituite, laddove necessario, una o piu' sottocommissioni e uno o piu' comitati che collaborano con la commissione giudicatrice.