Art. 4
            Commissione giudicatrice delle prove d'esame
e competente alla valutazione dei precedenti
                 di servizio e dei titoli conseguiti

  1.  La  commissione  giudicatrice  delle prove d'esame e competente
alla  valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti,
e'  nominata con determinazione del comandante generale della Guardia
di  finanza.  Con  lo stesso provvedimento sono nominati i membri che
integrano la commissione giudicatrice ai fini dell'espletamento delle
procedure di valutazione.
  2.  La  commissione  giudicatrice  e'  presieduta da un generale di
brigata  della  Guardia  di  finanza  ed  e'  composta, oltre che dal
presidente:
a) da due ufficiali superiori del Corpo, membri;
b) da  un  ufficiale  inferiore  del Corpo, membro e segretario della
   commissione;
c) da  un  maresciallo  aiutante, membro, che non sia gia' componente
   della commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali, e
   che  sia,  altresi',  in  grado  di  far  parte  della commissione
   giudicatrice  per  l'intera  durata delle procedure di valutazione
   per l'avanzamento "a scelta per esami".
  3.  La  commissione giudicatrice puo' avvalersi, per l'assolvimento
dei  propri  compiti,  dell'ausilio  di  strutture  informatiche e di
personale specializzato e/o tecnico.
  4.  Con  determinazione  del  comandante  generale della Guardia di
finanza,   ovvero   dall'autorita'   da   questi   delegata,  vengono
costituite,  laddove  necessario, una o piu' sottocommissioni e uno o
piu' comitati che collaborano con la commissione giudicatrice.