Art. 7
                      Somministrazione di test
           di livello di cultura generale e professionale

  1.  I  test  di  livello  di cultura generale e professionale, sono
predisposti  dalla commissione per la valutazione delle prove d'esame
di  cui  all'art.  5. La stessa commissione procede alla revisione di
tali  test  attribuendo  a ciascun elaborato un punteggio espresso in
trentesimi,  con  facolta'  di  attribuzione  di  frazioni  di  punto
espresse  in  centesimi.  Il  giudizio  cosi' espresso costituisce il
punteggio di valutazione della prova preliminare d'esame.
  2.  Sono  ammessi  alla  prova  scritta d'esame i sottufficiali che
conseguono  un  punteggio  di  valutazione della prova preliminare di
almeno 18 trentesimi.
  3.  Per  l'effettuazione  della  prova  preliminare si osservano le
disposizioni  previste dagli articoli 11, comma 4, 13, 14 e 15, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
in quanto applicabili.
 
          Nota all'art. 7:
             - Gli articoli 11, comma 4, 13, 14 e 15,  comma  1,  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
          487 (Regolamento recante norme sull'accesso  agli  impieghi
          nelle   pubbliche   amministrazioni   e   le  modalita'  di
          svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  altre
          forme di assunzione nei pubblici impieghi) sono i seguenti:
             "Art. 11 (Adempimenti della commissione).
             1. (Omissis).
             2. (Omissis).
             3. (Omissis).
             4. All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere
          la   stessa   per   tutte  le  sedi,  il  presidente  della
          commissione esaminatrice o del  comitato  di  vigilanza  fa
          procedere  all'appello  nominale  dei concorrenti e, previo
          accertamento  della  loro  identita'   personale,   li   fa
          collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi
          fa  constatare l'integrita' della chiusura dei tre pieghi o
          del  piego  contenente  i  temi,  e  nel  primo   caso   fa
          sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.
             5. (Omissis)".
             "Art.   13   (Adempimenti  dei  concorrenti  durante  lo
          svolgimento delle prove scritte). -  1.  Durante  le  prove
          scritte  non  e'  permesso ai concorrenti di comunicare tra
          loro verbalmente o per  iscritto,  ovvero  di  mettersi  in
          relazione  con  altri,  salvo  che con gli incaricati della
          vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.
             2. I lavori debbono  essere  scritti  esclusivamente,  a
          pena  di  nullita', su carta portante il timbro d'ufficio e
          la firma di un membro della commissione esaminatrice.
             3.  I  candidati  non possono portare carta da scrivere,
          appunti manoscritti, libri  o  pubblicazioni  di  qualunque
          specie.  Possono  consultare  soltanto i testi di legge non
          commentati ed autorizzati dalla  commissione,  se  previsti
          dal bando di concorso, ed i dizionari.
             4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei
          commi  precedenti  o  comunque  abbia copiato in tutto o in
          parte lo svolgimento del tema, e' escluso dal concorso. Nel
          caso in cui  risulti  che  uno  o  piu'  candidati  abbiano
          copiato,  in tutto o in parte, l'esclusione e' disposta nei
          confronti di tutti i candidati coinvolti.
             5.  La  commissione  esaminatrice  o  il   comitato   di
          vigilanza  curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed
          hanno facolta' di adottare  i  provvedimenti  necessari.  A
          tale   scopo,  almeno  due  dei  rispettivi  membri  devono
          trovarsi nella sala  degli  esami.  La  mancata  esclusione
          all'atto  della  prova  non  preclude  che l'esclusione sia
          disposta in sede di valutazione delle prove medesime.".
             "Art.  14   (Adempimenti   dei   concorrenti   e   della
          commissione  al  termine  delle  prove  scritte).  -  1. Al
          candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni  di  esame
          due  buste di eguale colore: una grande munita di linguetta
          staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
             2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi
          sottoscrizione, ne' altro contrassegno, mette il foglio o i
          fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome,
          la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e  lo  chiude
          nella  busta piccola.  Pone, quindi, anche la busta piccola
          nella grande che richiude e consegna  al  presidente  della
          commissione  o  del comitato di vigilanza od a chi ne fa le
          veci. Il presidente della commissione  o  del  comitato  di
          vigilanza,  o  chi  ne  fa  le veci, appone trasversalmente
          sulla busta, in modo che vi resti compreso il  lembo  della
          chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria
          firma e l'indicazione della data della consegna.
             3.  Al termine di ogni giorno di esame e' assegnato alla
          busta contenente  l'elaborato  di  ciascun  concorrente  lo
          stesso  numero  da  apporsi  sulla linguetta staccabile, in
          modo  da  poter  riunire,  esclusivamente   attraverso   la
          numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.
             4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di
          esame  e  comunque non oltre le ventiquattro ore si procede
          alla riunione delle buste aventi lo  stesso  numero  in  un
          unica  busta,  dopo  aver  staccata  la  relativa linguetta
          numerata. Tale operazione e' effettuata  dalla  commissione
          esaminatrice  o  dal comitato di vigilanza con l'intervento
          di almeno  due  componenti  della  commissione  stessa  nel
          luogo,  nel  giorno e nell'ora di cui e' data comunicazione
          orale ai candidati presenti in  aula  all'ultima  prova  di
          esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non
          superiore   alle  dieci  unita',  potranno  assistere  alle
          anzidette operazioni.
             5.  I pieghi sono aperti alla presenza della commissione
          esaminatrice  quando  essa  deve  procedere  all'esame  dei
          lavori relativi a ciascuna prova di esame.
             6.  Il  riconoscimento  deve  essere fatto a conclusione
          dell'esame e  del  giudizio  di  tutti  gli  elaborati  dei
          concorrenti.
             7.  I  pieghi  contenenti  i lavori svolti dai candidati
          nelle sedi diverse da quelle della commissione esaminatrice
          ed i relativi verbali sono  custoditi  dal  presidente  del
          singolo  comitato  di  vigilanza  e  da questi trasmessi in
          plico raccomandato per il  tramite  del  capo  dell'ufficio
          periferico      al     presidente     della     commissione
          dell'amministrazione interessata, al  termine  delle  prove
          scritte.".
             "Art.  15  (Processo  verbale delle operazioni d'esame e
          formazione delle graduatorie). - 1. Di tutte le  operazioni
          di  esame  e  delle  deliberazioni  prese dalla commissione
          esaminatrice, anche nel  giudicare  i  singoli  lavori,  si
          redige  giorno  per giorno un processo verbale sottoscritto
          da tutti i commissari e dal segretario.
             2. La graduatoria di merito  dei  candidati  e'  formata
          secondo  l'ordine  dei  punti  della  votazione complessiva
          riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita'
          di punti, delle preferenze previste dall'art. 5.
             (Omissis)".