Art. 8
                            Prova scritta

  1.  L'ammissione  alla  prova  scritta  deve  essere  comunicata ai
sottufficiali   interessati   non   meno  di  quindici  giorni  prima
dell'effettuazione della stessa.
  2.  La  revisione della prova scritta e' eseguita dalla commissione
per  la  valutazione  delle  prove  d'esame  indicata all'art. 5, che
attribuisce   per   ciascun   elaborato   un  punteggio  espresso  in
trentesimi.
  3. Il punteggio di cui al comma 2 e' determinato sommando i singoli
punteggi  attribuiti  da ciascun membro della commissione e dividendo
il  totale  per  il  numero  dei membri. Il quoziente cosi' ottenuto,
calcolato   al  centesimo  di  punto,  costituisce  il  punteggio  di
valutazione della prova scritta d'esame.
  4.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  d'esame  i sottufficiali che
conseguono  un  punteggio  di  almeno 18 trentesimi nella valutazione
della prova scritta.
  5.   Per  l'effettuazione  della  prova  scritta  si  osservano  le
disposizioni  contenute  negli articoli 11, 13, 14 e 15, comma 1, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in
quanto applicabili.
 
          Nota all'art. 8:
             - Per gli articoli 11, 13, 14 e 15, comma 1, del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994, n. 487
          (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
          pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
          concorsi,  dei  concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di
          assunzione nei pubblici impieghi) vedi nota all'art. 7.