Art. 8 Prova scritta 1. L'ammissione alla prova scritta deve essere comunicata ai sottufficiali interessati non meno di quindici giorni prima dell'effettuazione della stessa. 2. La revisione della prova scritta e' eseguita dalla commissione per la valutazione delle prove d'esame indicata all'art. 5, che attribuisce per ciascun elaborato un punteggio espresso in trentesimi. 3. Il punteggio di cui al comma 2 e' determinato sommando i singoli punteggi attribuiti da ciascun membro della commissione e dividendo il totale per il numero dei membri. Il quoziente cosi' ottenuto, calcolato al centesimo di punto, costituisce il punteggio di valutazione della prova scritta d'esame. 4. Sono ammessi alla prova orale d'esame i sottufficiali che conseguono un punteggio di almeno 18 trentesimi nella valutazione della prova scritta. 5. Per l'effettuazione della prova scritta si osservano le disposizioni contenute negli articoli 11, 13, 14 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in quanto applicabili.
Nota all'art. 8: - Per gli articoli 11, 13, 14 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) vedi nota all'art. 7.