Art. 9
                             Prova orale

  1.   L'ammissione  alla  prova  orale  deve  essere  comunicata  ai
sottufficiali   interessati   non   meno   di   venti   giorni  prima
dell'effettuazione della stessa.
  2.  Il giudizio sulla prova orale e' espresso dalla commissione per
la   valutazione   delle  prove  d'esame  indicata  all'art.  5,  che
attribuisce   a   ciascun  sottufficiale  un  punteggio  espresso  in
trentesimi.
  3. Il punteggio di cui al comma 2 e' determinato sommando i singoli
punteggi  attribuiti  da ciascun membro della commissione e dividendo
il  totale  per  il  numero  dei membri. Il quoziente cosi' ottenuto,
calcolato   al  centesimo  di  punto,  costituisce  il  punteggio  di
valutazione della prova orale d'esame.
  4.  Sono  ammessi  alla  procedura di valutazione dei precedenti di
servizio  e dei titoli conseguiti, di cui al capo IV, i sottufficiali
che conseguono un punteggio di almeno 18 trentesimi nella valutazione
della prova orale.
  5.  Per  lo  svolgimento della prova orale si osservano le norme di
cui  agli  articoli  6,  11, comma 4, 12, comma 1, e 15, comma 1, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in
quanto applicabili.
 
          Nota all'art. 9:
             -  Per  gli  articoli  11,  comma  4, e 15, comma 1, del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.
          487  (Regolamento  recante norme sull'accesso agli impieghi
          nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
          svolgimento  dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
          forme  di  assunzione  nei  pubblici  impieghi)  vedi  nota
          all'art.  7.  Gli  articoli  6,  12,  comma  1,  del citato
          decreto, sono i seguenti:
             "Art. 6 (Svolgimento delle prove). - 1. Il diario  delle
          prove   scritte   deve  essere  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale  -  concorsi
          ed  esami,  non  meno  di quindici giorni prima dell'inizio
          delle prove medesime.
             2. Le prove del  concorso  sia  scritte  che  orali  non
          possono  aver  luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della
          legge 8 marzo 1989, n.  101 (12), nei giorni di  festivita'
          religiose  ebraiche  rese  note  con  decreto  del Ministro
          dell'interno   mediante   pubblicazione   nella    Gazzetta
          Ufficiale   della   Repubblica,   nonche'   nei  giorni  di
          festivita' religiose valdesi.
             3. Ai candidati che conseguono l'ammissione  alla  prova
          orale  deve essere data comunicazione con l'indicazione del
          voto riportato in ciascuna delle  prove  scritte.  L'avviso
          per  la  presentazione alla prova orale deve essere dato ai
          singoli candidati almeno venti giorni prima  di  quello  in
          cui essi debbono sostenerla.
             4.  Le  prove  orali  devono svolgersi in aula aperta al
          pubblico, di  capienza  idonea  ad  assicurare  la  massima
          partecipazione.
             5.  Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale,
          la commissione giudicatrice forma  l'elenco  dei  candidati
          esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati
          che sara' affisso nella sede degli esami".
             "Art.  12  (Trasparenza  amministrativa nei procedimenti
          concorsuali). - 1. Le commissioni esaminatrici, alla  prima
          riunione,   stabiliscono   i  criteri  e  le  modalita'  di
          valutazione delle prove concorsuali al fine di  motivare  i
          punteggi  attribuiti  alle  singole  prove. Sono, altresi',
          predeterminati,   immediatamente   prima   dell'inizio   di
          ciascuna  prova orale di ogni candidato, i quesiti da porre
          ai candidati per ciascuna delle materie di esame. I quesiti
          sono, quindi, rivolti ai candidati stessi  secondo  criteri
          predeterminati,   che  garantiscono  l'imparzialita'  delle
          prove. I criteri e le modalita' di cui  al  presente  comma
          sono formalizzati in appositi atti.
             (Omissis)".