Art. 9 Prova orale 1. L'ammissione alla prova orale deve essere comunicata ai sottufficiali interessati non meno di venti giorni prima dell'effettuazione della stessa. 2. Il giudizio sulla prova orale e' espresso dalla commissione per la valutazione delle prove d'esame indicata all'art. 5, che attribuisce a ciascun sottufficiale un punteggio espresso in trentesimi. 3. Il punteggio di cui al comma 2 e' determinato sommando i singoli punteggi attribuiti da ciascun membro della commissione e dividendo il totale per il numero dei membri. Il quoziente cosi' ottenuto, calcolato al centesimo di punto, costituisce il punteggio di valutazione della prova orale d'esame. 4. Sono ammessi alla procedura di valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, di cui al capo IV, i sottufficiali che conseguono un punteggio di almeno 18 trentesimi nella valutazione della prova orale. 5. Per lo svolgimento della prova orale si osservano le norme di cui agli articoli 6, 11, comma 4, 12, comma 1, e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in quanto applicabili.
Nota all'art. 9: - Per gli articoli 11, comma 4, e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) vedi nota all'art. 7. Gli articoli 6, 12, comma 1, del citato decreto, sono i seguenti: "Art. 6 (Svolgimento delle prove). - 1. Il diario delle prove scritte deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - concorsi ed esami, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime. 2. Le prove del concorso sia scritte che orali non possono aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101 (12), nei giorni di festivita' religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi. 3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. 4. Le prove orali devono svolgersi in aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. 5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella sede degli esami". "Art. 12 (Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali). - 1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove. Sono, altresi', predeterminati, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale di ogni candidato, i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie di esame. I quesiti sono, quindi, rivolti ai candidati stessi secondo criteri predeterminati, che garantiscono l'imparzialita' delle prove. I criteri e le modalita' di cui al presente comma sono formalizzati in appositi atti. (Omissis)".