IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni   per   agevolare   il   completamento   della   riforma
dell'ordinamento portuale;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di provvedere in
ordine alla copertura delle spese connesse all'imposizione  di  oneri
di  servizio  pubblico  per  servizi  aerei  di  linea di particolare
rilevanza sociale, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE)  n.
2408 del Consiglio del 23 luglio 1992, e di completare gli interventi
a  favore  delle  imprese  cantieristiche  ed  armatoriali al fine di
fronteggiare la forte concorrenza dei mercati internazionali;
  Ritenuta, altresi', la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza,  in
attesa  di definire il trasferimento alle regioni dei fondi necessari
per l'esercizio  delle  funzioni  delegate  sulle  aree  del  demanio
marittimo  destinato  ad uso turistico-ricreativo, di consentire alle
medesime regioni la possibilita' di avvalersi  delle  capitanerie  di
porto,  anche al fine di assicurare la continuita' delle attivita' da
queste espletate;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 agosto 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con  i
Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei  lavori
pubblici,  per  la  funzione  pubblica e gli affari regionali, per la
solidarieta' sociale e della sanita';
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
          Interventi urgenti a favore del settore portuale
                     marittimo e dell'armamento
  1. Il contingente di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo  1990,  n.  58,  e'  integrato di 1.000 unita' relativamente ai
lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e  gruppi  portuali,  ivi
compresi  quelli  della Compagnia carenanti del porto di Genova e del
Fondo  gestione  istituti   contrattuali   lavoratori   portuali   in
liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge
n.  6  del  1990,  e  di  ulteriori  1.000  unita'  relativamente  ai
dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei  mezzi  meccanici,
intendendosi   il   termine   del   31   dicembre   1993   prorogato,
rispettivamente, al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre 1996.
  2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti
e della navigazione, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  del presente decreto, individua termini, criteri e modalita',
riconoscendo  priorita',  nell'ambito  delle  eccedenze  di  ciascuna
dotazione  organica  delle  compagnie e gruppi portuali, a coloro che
hanno presentato la domanda  e  maturato  i  requisiti  entro  il  31
dicembre  1992.  Con  decreto  determina  le  dotazioni  organiche  e
relative eccedenze, suddivise per categorie e livelli  professionali,
sulla  base  di specifici progetti di riorganizzazione e dei piani di
esodi predisposti da parte  degli  enti  interessati,  tenendo  conto
dell'andamento dei traffici dell'ultimo biennio ed in prospettiva. Ai
lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato
i  requisiti  entro  il  31  dicembre  1993 e' consentito il recupero
volontario  delle  marche  contributive  relative   al   periodo   di
occasionalato,  senza  onere  per  lo  Stato.  E'  fatto  divieto  di
procedere ad assunzioni in presenza di eccedenze.
  3. Al fine di realizzare il pieno equilibrio tra gli organici e  le
esigenze operative di ciascun porto e favorire la migliore efficienza
del  settore,  il  beneficio  del  pensionamento anticipato di cui al
comma 1, e'  integrato  di  ulteriori  900  unita'  relativamente  ai
lavoratori  e  dipendenti  delle  compagnie  e  gruppi  portuali, ivi
compresi quelli  della  Compagnia  carenanti  del  porto  di  Genova,
trasformati  in  impresa  ai  sensi  dell'articolo  21 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 3  comma  17,  del
presente decreto, nonche' di ulteriori 150 dipendenti delle autorita'
portuali  di  cui  all'articolo  6 della citata legge n. 84 del 1994,
intendendosi il termine del 31 dicembre 1995 prorogato al 31 dicembre
1996.
  4. Ai fini degli esodi di cui al comma 3, il Ministro dei trasporti
e della navigazione, con decreto  da  emanarsi  entro  trenta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, individua
termini, criteri e  modalita',  riconoscendo  priorita',  nell'ambito
delle  eccedenze  di  ciascuna  dotazione  organica delle compagnie e
gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e  maturato
i  requisiti  entro  il 31 dicembre 1994. Il Ministro dei trasporti e
della  navigazione,  con  proprio  decreto,  determina  altresi'   le
dotazioni  organiche e relative eccedenze strutturali delle compagnie
e gruppi portuali, tenuto conto delle professionalita' indispensabili
al funzionamento dei servizi e del  contingente  necessario,  nonche'
delle  esigenze  operative  di  ciascun  porto.  Ai  lavoratori delle
compagnie e gruppi portuali che  non  abbiano  maturato  i  requisiti
entro il 31 dicembre 1995, e' consentito il recupero volontario delle
marche  contributive relative al periodo di lavoro occasionale, senza
onere  per  lo  Stato.  Possono  essere  ammessi   al   pensionamento
anticipato  i  soli dipendenti delle autorita' portuali che risultino
in esubero rispetto all'organico della  segreteria  tecnico-operativa
deliberata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera i), della legge
28  gennaio  1994, n. 84. E' fatto divieto di procedere ad assunzioni
in eccedenza alle dotazioni organiche.
  5. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2,  3,  4  si  applicano  le
disposizioni   di   cui   all'articolo   3,  commi  1-bis  e  8,  del
decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24 marzo 1990, n. 58, ed agli articoli 8-bis e 9, commi
1, 4, 5, 6, 8 e 9,  del  decreto-legge  17  dicembre  1986,  n.  873,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26.
Ai lavoratori e dipendenti, posti  in  pensionamento  anticipato,  e'
concesso   l'aumento  dell'anzianita'  contributiva  per  un  periodo
massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra  la
data  di  risoluzione  del  rapporto  o  di cancellazione dai ruoli e
quella di raggiungimento del sessantesimo anno  di  eta',  ovvero  al
periodo  necessario  al  compimento di quaranta anni di contribuzione
previdenziale.  Ai  trattamenti  pensionistici  di  cui  al  presente
articolo  si  applicano  i  vigenti  regimi  di  incumulabilita' e di
incompatibilita'  previsti  per  i   trattamenti   pensionistici   di
anzianita'.  Per  i  lavoratori  titolari  di  pensioni  o assegni di
invalidita' a carico dell'INPS, per i quali  sussistono  i  requisiti
per   il   pensionamento  anticipato,  l'accoglimento  della  domanda
comporta la corresponsione di un supplemento di  pensione  secondo  i
criteri  e  le  condizioni  di  cui al presente comma. Il trattamento
pensionistico del personale iscritto alla CPDEL  terra'  conto  degli
eventuali  elementi  retributivi sinora non compresi nel computo e di
fatto corrisposti, previo versamento volontario  dei  relativi  oneri
contributivi  da  parte  dei  lavoratori posti in prepensionamento ai
sensi del presente decreto.
  6. Le disposizioni dell'articolo  11,  comma  16,  della  legge  24
dicembre  1993,  n.  537,  e dell'articolo 1, comma 27, della legge 8
agosto  1995,  n.  335,  non  si  applicano  al  personale  posto  in
pensionamento anticipato ai sensi del presente decreto.
  7. I trattamenti di pensionamento anticipato di cui all'articolo 6,
comma  17,  del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano,  per
il  medesimo  periodo  1994-1996,  anche ai dipendenti delle societa'
Sidermar  di  navigazione,  Sidermar  trasporti  costieri,   Sidermar
servizi  accessori,  Almare,  Interlogistica  e  Societa' finanziaria
marittima (Finmare), nonche' delle societa' Italia e Lloyd Triestino,
intendendosi  il  trattamento  di  pensione  liquidato   sulla   base
dell'anzianita'  contributiva,  aumentata di un periodo pari a quello
compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro  e  quella
del  conseguimento  del  sessantesimo  anno di eta', ovvero del minor
periodo necessario al conseguimento di quaranta anni di contribuzione
previdenziale.
  8. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di  cui  ai
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, nonche' quelli derivanti dall'attuazione del
comma  4  dell'articolo  24  della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono
posti a  carico  della  gestione  commissariale  del  Fondo  gestione
istituti  contrattuali  lavoratori  portuali  in  liquidazione e sono
rimborsati agli istituti previdenziali di competenza  sulla  base  di
apposita rendicontazione annuale.
  9.  L'onere  connesso  alla  corresponsione del trattamento di fine
servizio delle indennita' contrattuali  e  del  trattamento  di  fine
rapporto    relativi    al   pensionamento   anticipato   a   favore,
rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti  delle  compagnie  e
gruppi   portuali,   nonche'   dei   lavoratori   dell'ex  gruppo  di
portabagagli di Olbia e di Porto Torres  gia'  in  quiescenza  e  non
ancora  liquidati  a  tale  titolo, fa carico alla gestione di cui al
comma 8. A tal fine il commissario liquidatore  del  Fondo  provvede,
con  le  modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio
1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990,
n. 58, alla contrazione di un mutuo per un importo  pari  a  lire  91
miliardi.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 3, comma primo, del
decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  23  maggio  1983,  n. 230, e le successive disposizioni
relative alla corresponsione delle competenze  dovute  ai  dipendenti
delle  compagnie  e  gruppi  portuali  si  intendono riferite al solo
trattamento di fine rapporto. L'onere  connesso  alle  competenze  di
fine  servizio dei dipendenti dagli enti portuali e dalle aziende dei
mezzi meccanici e' a carico della gestione del Fondo di cui al  comma
8  nell'ambito  dei  piani  triennali  di  esodo  di  cui al comma 2,
limitatamente  agli  enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici che
non abbiano gli accantonamenti in termini finanziari.  Le  competenze
di cui al presente comma, ivi comprese quelle gia' corrisposte a tale
titolo,   non   sono  soggette  a  rivalutazione  o  ad  altri  oneri
finanziari.
  10. La gestione commissariale del  Fondo  di  cui  al  comma  8  e'
autorizzata  ad  erogare  alle compagnie ed ai gruppi portuali, sulla
base di apposita rendicontazione, la quota del trenta per  cento  del
trattamento  di  fine  servizio  maturato  al  31  gennaio  1990  dai
lavoratori portuali per un ammontare pari a lire  54.775.587.663.  La
medesima  gestione e' autorizzata, altresi', a rimborsare all'INPS la
somma di lire 30.705.765.778 ad esso  dovuta  a  titolo  di  maggiori
oneri   connessi   al   pensionamento  anticipato  dei  lavoratori  e
dipendenti delle compagnie portuali  ai  sensi  dell'articolo  3  del
decreto-legge  22  gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, nel triennio 1990-1992.
  11. I termini per la presentazione delle domande  per  l'attuazione
degli  interventi  di  integrazione  salariale  di  cui  al  comma 15
dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,  n.  236,  nonche'  le
sospensioni   dal   lavoro   sono  prorogati  al  31  dicembre  1996,
intendendosi altresi' prorogato l'utilizzo delle somme stanziate allo
scopo.
  12. Il beneficio di integrazione salariale di cui  all'articolo  1,
comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla
legge  5 novembre 1992, n. 428, e' concesso nell'anno 1994 nel limite
di  ulteriori  1.800  unita',  ivi  compresa  la  regolazione   delle
eccedenze  dell'anno  1993.   Detto beneficio, qualora non utilizzato
pienamente nell'anno 1994, viene prorogato fino al 30 giugno 1995. Il
relativo onere e' a carico della gestione del Fondo di cui al comma 8
ed e' rimborsato dall'INPS su conforme rendicontazione.  Qualora  gli
interventi  di  cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge
n. 370 del 1992, risultino non conformi alla normativa comunitaria in
materia, il Governo attiva le procedure per il recupero  delle  somme
erogate  alle  compagnie  e  gruppi  portuali, unitamente ai relativi
interessi legali.
  13. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4, comma 1,  del
decreto-legge  22  gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24  marzo  1990,  n.  58,  provvede  agli   adempimenti
contrattuali  inerenti  la  prosecuzione della gestione della casa di
soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola  fino  al  31  dicembre
1995.  L'onere derivante dal presente comma, pari a lire un miliardo,
e' posto a carico della gestione commissariale di cui al comma 8.
  14. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12  e  13,
sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del Fondo di
cui  al  comma 8, gli ulteriori limiti di impegno di lire 60 miliardi
per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo  onere  di  lire  60
miliardi,  per  l'anno 1995, e di lire 120 miliardi, per l'anno 1996,
si provvede a carico dello stanziamento  iscritto  al  capitolo  4571
dello  stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
  15. Ai fini delle imposte sui redditi, i proventi conseguiti  dagli
enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici, ai sensi del comma
9,  e  dalle organizzazioni portuali, ai sensi dell'articolo 28 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, non concorrono a formare i  redditi  di
impresa.
  16. Agli oneri connessi alla corresponsione del trattamento di fine
servizio  e  delle  indennita' contrattuali e del trattamento di fine
rapporto   relativi   al   pensionanento   anticipato    a    favore,
rispettivamente,  dei  lavoratori  e dei dipendenti delle compagnie e
gruppi portuali, il commissario liquidatore del Fondo di cui al comma
8  provvede  anche  attraverso  la  contrazione  di  ulteriori  mutui
decennali con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22
gennaio  1990,  n.  6,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 1990, n. 58. Le disposizioni di cui all'articolo  3,  comma  1,
del   decreto-legge   6   aprile   1983,   n.  103,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230,  e  le  successive
disposizioni  relative alla corresponsione delle competenze dovute ai
dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al
solo trattamento di fine rapporto. Per i dipendenti  delle  autorita'
portuali  la  corresponsione  del  trattamento  di fine rapporto e' a
carico della gestione delle autorita' medesime. Le competenze di  cui
al  presente  comma,  ivi  comprese  quelle  gia'  corrisposte a tale
titolo,  non  sono  soggette  a  rivalutazione  o  ad   altri   oneri
finanziari.
  17.  E'  concessa  per  il  secondo  semestre  1996,  a  favore dei
lavoratori e  dipendenti  delle  compagnie  e  gruppi  portuali,  ivi
compresi  quelli  della  Compagnia  carenanti  del  porto  di Genova,
trasformati ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, come sostituito dall'articolo 3, comma 19, del presente  decreto,
la   proroga   del   beneficio   di  integrazione  salariale  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera  b),  del  decreto-legge  13  luglio
1995,  n.  287,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 343, nel limite di ulteriori 1.000 unita', al cui rimborso a
favore dell'INPS provvede la gestione  commissariale  sulla  base  di
apposita  rendicontazione.    Detto beneficio, qualora non utilizzato
pienamente nell'anno 1996, e' prorogato fino al 30 giugno 1997.
  18. Il commissario liquidatore provvede, altresi',  all'intervento,
valutato  in complessive lire 60.000 milioni, a favore dell'armamento
per  la  concessione  di  un   contributo   equivalente   all'importo
complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1996
nei  confronti  della  gente  di  mare, ai sensi dell'articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600.
Detto beneficio e' previsto per le imprese armatrici ai sensi ed alla
condizioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  4, del decreto-legge 13
luglio 1995, n. 287, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.
  19. Al fine di favorire l'efficienza ed operativita'  del  servizio
escavazione  porti,  di  cui  all'articolo  26 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, il commissario liquidatore del Fondo di cui al comma  4,
e'  autorizzato,  anche  mediante  la contrazione di mutui secondo le
modalita' di cui al comma 9, ad  effettuare  interventi  valutati  in
complessive  lire  20.000  milioni,  per  il  potenziamento dei mezzi
effossori attraverso l'acquisizione ovvero l'ammodernamento dei detti
mezzi, nonche' per  la  ristrutturazione  dei  cantieri.  Il  gettito
derivante da convenzioni stipulate con altre amministrazioni statali,
con enti pubblici e con i privati, per l'espletamento del servizio di
escavazione   dei  porti  marittimi  nazionali,  nonche'  il  gettito
scaturente dai canoni di autorizzazioni per  operazioni  portuali  di
cui  all'articolo  16  della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, nei
porti non sedi di autorita' portuali, affluisce su apposito  capitolo
di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato
di  previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per il
funzionamento del servizio  medesimo  di  escavazione.  Nei  casi  di
necessita'  e  di  urgenza  le risorse finanziarie di cui al presente
comma possono essere  utilizzate  anche  per  il  noleggio  di  mezzi
effossori,  a  scafo  nudo,  ovvero se necessario armati, in Italia e
all'estero.
  20. Per l'attuazione dei commi 3, 4 e da 16 a 19 sono  autorizzati,
in  favore  della gestione commissariale del Fondo di cui al comma 8,
ulteriori limiti di impegno decennali  di  lire  30.000  milioni  per
ciascuno degli anni 1997 e 1998, restando per tali anni confermata la
gestione  commissariale.  Al  relativo  onere  di  30.000 milioni per
l'anno 1997 e di lire 60.000 milioni per  l'anno  1998,  si  provvede
mediante  corrispondente  utilizzo  delle  proiezioni  per  gli  anni
medesimi dello stanziamento iscritto ai fini del  bilancio  triennale
1996-1998  al  capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno  1996,  all'uopo  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.