Art. 11.
                 Gestione commissariale liquidatoria
                       dell'ente "Colombo '92"
  1.  La  gestione commissariale liquidatoria dell'ente "Colombo '92"
di cui all'articolo  2  della  legge  23  agosto  1988,  n.  373,  e'
prorogata  al  31 dicembre 1995. Le relative esigenze finanziarie per
la liquidazione e per la gestione di conservazione dei beni  immobili
fanno  carico,  nel  complessivo  limite  di  lire 150 miliardi, alla
gestione  liquidatoria  del  Fondo  gestione  istituti   contrattuali
lavoratori   portuali,   di   cui   all'articolo   1,  comma  1,  del
decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  marzo  1990,  n.  58, e successive modificazioni ed
integrazioni,  che  provvede  ai  relativi  pagamenti   su   conforme
richiesta  del  commissario  liquidatore.  La  gestione commissariale
provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente  decreto,  alla  liquidazione  delle  partite  in  sospeso a
credito  dell'organizzazione  portuale  di  Genova,  anche   mediante
compensazione  delle  partite  in  sospeso a debito di quest'ultima e
senza riconoscimento di oneri per interessi e rivalutazioni.