Art. 12.
                  Esercizio delle funzioni delegate
                   in materia di demanio marittimo
  1.  Il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
dicembre  1993,  n.  494,  ai fini dell'attuazione della delega delle
funzioni amministrative alle regioni ai sensi  dell'articolo  59  del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e'
prorogato al 31 dicembre 1995.
  2. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui  all'articolo  59
del  decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1976, n. 616,
le amministrazioni regionali,  fino  al  31  dicembre  1998,  possono
avvalersi   delle  capitanerie  di  porto  e  degli  uffici  da  esse
dipendenti in conformita' ad apposita convenzione gratuita  stipulata
con  il Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base di una
convenzione tipo approvata dalla conferenza di  cui  all'articolo  12
della  legge 23 agosto 1988, n. 400, che escluda, in ogni caso, oneri
a carico delle capitanerie, ulteriori rispetto a quelli attuali. Tali
uffici  esercitano  le  funzioni  in  materia  di  demanio  marittimo
destinato  ad  uso  turistico-ricreativo  in relazione funzionale con
l'amministrazione regionale.  Fino  alla  data  della  sottoscrizione
della  predetta convenzione il servizio continua ad essere assicurato
dalle competenti capitanerie.