Art. 13. Conservazione di somme nel bilancio dello Stato 1. Le somme disponibili in conto residui per l'anno 1994 sui capitoli 7702, 7704 e 7705 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1995. 2. Le somme iscritte in conto competenza e in conto residui al 31 dicembre 1995 sui capitoli 7501, 7509 e 7510 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1996. 3. Le disponibilita' finanziarie relative all'esercizio finanziario 1994, sul capitolo 3924 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate al 31 dicembre 1994, possono essere impegnate negli esercizi 1995 e 1996. 4. Le disponibilita' del capitolo 3958 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno 1994, nonche' quelle in conto residui sul capitolo 7763 dello stesso stato di previsione, non impegnate in tale anno, possono esserlo nell'esercizio successivo. 5. Le disponibilita' in conto competenza ed in conto residui iscritte sul capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per gli anni 1994 e 1995 non impegnate entro il 31 dicembre 1995 possono esserlo entro il 31 dicembre 1996.