Art. 14.
                  Modifiche agli articoli 179 e 181
                    del codice della navigazione
  1.  Al  primo  comma dell'articolo 179 del codice della navigazione
dopo la parola: "comunicazione" sono inserite  le  seguenti:  ",  che
potra' essere trasmessa anche con mezzi elettronici,".
  2.  Al secondo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione
dopo le parole: "da consegnarsi," sono inserite le seguenti: ", o  da
trasmettersi con mezzi elettronici,".
  3.  Il secondo comma dell'articolo 181 del codice della navigazione
e' sostituito dal seguente:
  "Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione  del
visto  -  con indicazione dell'ora e della data - sulla dichiarazione
integrativa di partenza che viene consegnata in  copia,  o  trasmessa
con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale e' tenuto a
conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo.".