Art. 15.
Istituzione   del   titolo   professionale   di   conduttore  per  le
   imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime
   ed interne.
  1. Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130
e 134 del codice della navigazione, approvato con  regio  decreto  30
marzo  1942,  n.  327,  sono  istituiti,  rispettivamente,  il titolo
professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da  diporto
adibite  al  noleggio,  nonche' il titolo professionale di conduttore
per le imbarcazioni  da  diporto  adibite  al  noleggio  nelle  acque
interne  e  promiscue ai sensi dell'articolo 4 del regolamento per la
navigazione interna,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 giugno 1949, n. 631.
  2.  Per  conseguire il titolo professionale marittimo di conduttore
per le imbarcazioni  da  diporto  adibite  al  noleggio  occorrono  i
seguenti requisiti:
    a) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
    b) aver compiuto i 21 anni di eta';
    c) aver assolto l'obbligo scolastico;
    d) essere in possesso del certificato limitato RTF;
    e)  essere  in  possesso  delle  abilitazioni  al  comando  delle
imbarcazioni da diporto senza alcun limite di distanza dalla costa di
cui all'articolo 20, primo comma, della legge 11  febbraio  1971,  n.
50,  e  successive modificazioni, ovvero dell'abilitazione al comando
di navi da diporto prevista dal secondo comma del medesimo  articolo;
le suddette patenti devono essere in regolare corso di validita';
    f)  non  aver  riportato condanne per i reati di cui all'articolo
238, primo comma, n. 4, del regolamento per l'esecuzione  del  codice
della   navigazione,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
    g)   aver   sostenuto,   con   esito   favorevole,    un    esame
teorico-pratico,  concernente  l'equipaggio  della  nave,  diritti  e
doveri del comandante, contratti di  utilizzazione  delle  unita'  da
diporto,  navigazione  e  manovra,  impiego  dei  mezzi antincendio e
salvataggio, segnalazioni di soccorso, nozioni di primo soccorso.
  3.  Le  sessioni  di  esame  per  il   conseguimento   del   titolo
professionale di cui al comma 2, sono tenute nelle sedi e nei periodi
indicati  dall'articolo  283  del  regolamento  per  l'esecuzione del
codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica  15  febbraio  1952,  n.  328.  La commissione di esame e'
composta dai  membri  previsti  per  gli  esami  relativi  al  titolo
professionale di capo barca per il traffico nello Stato, integrata da
un  esperto velista designato dalla Federazione italiana della vela o
dalla Lega navale italiana.
  4. Per conseguire il titolo  professionale  di  conduttore  per  le
imbarcazioni  da  diporto  adibite  al noleggio nelle acque interne e
promiscue occorrono i seguenti requisiti:
    a) essere iscritto nella  terza  categoria  del  personale  nelle
acque interne;
    b) aver compiuto i 21 anni di eta';
    c) aver assolto l'obbligo scolastico;
    d)  essere  in  possesso  delle  abilitazioni  al  comando  delle
imbarcazioni da diporto entro sei miglia di distanza dalla costa,  di
cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive
modificazioni  ed  integrazioni; le suddette patenti devono essere in
regolare corso di validita';
    e) non aver riportato condanne per i reati  di  cui  all'articolo
49,  primo  comma,  n. 4, del regolamento per la navigazione interna,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949,
n. 631;
    f)   aver   sostenuto,   con   esito   favorevole,    un    esame
teorico-pratico,  concernente  l'equipaggio  della  nave,  diritti  e
doveri del comandante, contratti di  utilizzazione  delle  unita'  da
diporto,  navigazione  e  manovra,  impiego  dei  mezzi antincendio e
salvataggio, segnalazioni di soccorso, nozioni di primo soccorso.
  5.  Le  sessioni  di  esame  per  il   conseguimento   del   titolo
professionale di cui al comma 4, sono tenute nelle sedi e nei periodi
indicati  per  gli esami di capitano e capo timoniere. La commissione
di esame e' composta dai membri previsti per gli esami di capitano  e
per  capo  timoniere, integrata da un esperto velista designato dalla
Federazione italiana della vela o dalla Lega navale italiana.
  6.  Il  titolo  professionale  marittimo  di  conduttore   per   le
imbarcazioni  da diporto adibite al noleggio abilita al comando delle
imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con  o
senza  motore  ausiliario,  per  la navigazione nelle acque marittime
senza alcun limite di  distanza  dalla  costa,  nonche'  nelle  acque
interne.
  7.  Il  titolo  professionale  di conduttore per le imbarcazioni da
diporto adibite al noleggio nelle acque interne e  promiscue  abilita
al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore
o  a  vela,  con  o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle
acque interne e promiscue.
  8. Coloro che abbiano esercitato il comando di  unita'  da  diporto
adibite al noleggio per un periodo di almeno tre mesi complessivi nel
triennio  antecedente  la  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto e siano in possesso dei requisiti previsti dai commi 2  o  4,
possono  conseguire, senza esami, il rispettivo titolo professionale;
il  periodo  sopramenzionato  deve  risultare  da  una   attestazione
rilasciata  dal  soggetto  autorizzato  ad  esercitare l'attivita' di
noleggio delle unita' da diporto sulle quali l'interessato  e'  stato
imbarcato.  Il  titolo  professionale  deve  essere  conseguito entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  9. Gli ufficiali  del  Corpo  dello  stato  maggiore  della  Marina
militare,  gli  ufficiali  del  Corpo delle capitanerie di porto, gli
ufficiali del Corpo della guardia di finanza, i  sottufficiali  delle
Forze  armate,  dei  Corpi armati dello Stato e dei Vigili del fuoco,
abilitati al comando delle unita' navali,  entro  cinque  anni  dalla
data  di  cessazione del servizio, possono conseguire, senza esami, i
titoli professionali di cui ai commi 2 o 4, purche' abbiano gli altri
requisiti previsti dai detti commi.
  10. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo,  coloro  che
sono  in  possesso  dei  titoli  professionali marittimi e dei titoli
professionali della navigazione interna, per i servizi di coperta, di
cui  rispettivamente  agli  articoli  123  e  134  del  codice  della
navigazione,  possono  comandare  o condurre imbarcazioni da diporto,
adibite a noleggio, nei limiti di navigazione stabiliti  per  ciascun
titolo.