Art. 15. Istituzione del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime ed interne. 1. Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio, nonche' il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne e promiscue ai sensi dell'articolo 4 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631. 2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio occorrono i seguenti requisiti: a) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; b) aver compiuto i 21 anni di eta'; c) aver assolto l'obbligo scolastico; d) essere in possesso del certificato limitato RTF; e) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto senza alcun limite di distanza dalla costa di cui all'articolo 20, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, ovvero dell'abilitazione al comando di navi da diporto prevista dal secondo comma del medesimo articolo; le suddette patenti devono essere in regolare corso di validita'; f) non aver riportato condanne per i reati di cui all'articolo 238, primo comma, n. 4, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; g) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico-pratico, concernente l'equipaggio della nave, diritti e doveri del comandante, contratti di utilizzazione delle unita' da diporto, navigazione e manovra, impiego dei mezzi antincendio e salvataggio, segnalazioni di soccorso, nozioni di primo soccorso. 3. Le sessioni di esame per il conseguimento del titolo professionale di cui al comma 2, sono tenute nelle sedi e nei periodi indicati dall'articolo 283 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. La commissione di esame e' composta dai membri previsti per gli esami relativi al titolo professionale di capo barca per il traffico nello Stato, integrata da un esperto velista designato dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega navale italiana. 4. Per conseguire il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne e promiscue occorrono i seguenti requisiti: a) essere iscritto nella terza categoria del personale nelle acque interne; b) aver compiuto i 21 anni di eta'; c) aver assolto l'obbligo scolastico; d) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto entro sei miglia di distanza dalla costa, di cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni; le suddette patenti devono essere in regolare corso di validita'; e) non aver riportato condanne per i reati di cui all'articolo 49, primo comma, n. 4, del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631; f) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico-pratico, concernente l'equipaggio della nave, diritti e doveri del comandante, contratti di utilizzazione delle unita' da diporto, navigazione e manovra, impiego dei mezzi antincendio e salvataggio, segnalazioni di soccorso, nozioni di primo soccorso. 5. Le sessioni di esame per il conseguimento del titolo professionale di cui al comma 4, sono tenute nelle sedi e nei periodi indicati per gli esami di capitano e capo timoniere. La commissione di esame e' composta dai membri previsti per gli esami di capitano e per capo timoniere, integrata da un esperto velista designato dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega navale italiana. 6. Il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque marittime senza alcun limite di distanza dalla costa, nonche' nelle acque interne. 7. Il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne e promiscue abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque interne e promiscue. 8. Coloro che abbiano esercitato il comando di unita' da diporto adibite al noleggio per un periodo di almeno tre mesi complessivi nel triennio antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto e siano in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 o 4, possono conseguire, senza esami, il rispettivo titolo professionale; il periodo sopramenzionato deve risultare da una attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato ad esercitare l'attivita' di noleggio delle unita' da diporto sulle quali l'interessato e' stato imbarcato. Il titolo professionale deve essere conseguito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 9. Gli ufficiali del Corpo dello stato maggiore della Marina militare, gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, i sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e dei Vigili del fuoco, abilitati al comando delle unita' navali, entro cinque anni dalla data di cessazione del servizio, possono conseguire, senza esami, i titoli professionali di cui ai commi 2 o 4, purche' abbiano gli altri requisiti previsti dai detti commi. 10. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, coloro che sono in possesso dei titoli professionali marittimi e dei titoli professionali della navigazione interna, per i servizi di coperta, di cui rispettivamente agli articoli 123 e 134 del codice della navigazione, possono comandare o condurre imbarcazioni da diporto, adibite a noleggio, nei limiti di navigazione stabiliti per ciascun titolo.