Art. 16.
            Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50
             e successive modificazioni ed integrazioni
  1. Il primo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n.
50,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, e' sostituito dal
seguente:
  "Per il comando e la condotta di natanti da diporto,  a  bordo  dei
quali  sia stato installato un motore avente una cilindrata superiore
a 750 cc. se  a  carburazione  a  due  tempi,  o  a  1000  cc.  se  a
carburazione  a  quattro  tempi  fuori  bordo,  o  a  1300  cc.  se a
carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2000 cc.  se  a  motore
diesel,  comunque  con  potenza  superiore  a  30  KW o a 40,8 CV, e'
necessario essere in possesso  di  una  delle  abilitazioni  previste
dall'articolo 20".
  2.  La  lettera  c) del primo comma dell'articolo 20 della legge 11
febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni,  e'
sostituita dalla seguente:
   "  c)  imbarcazioni  a  motore  aventi  caratteristiche  e potenza
superiori a quelle indicate all'articolo  18,  primo  comma,  per  la
navigazione entro sei miglia dalla costa;".
  3.  La  lettera  d) del primo comma dell'articolo 20 della legge 11
febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni,  e'
sostituita dalla seguente:
   "  d)  imbarcazioni a motore per la navigazione senza alcun limite
dalla costa.".
  4.  Non  possono  essere  omologati,  per   la   conduzione   senza
abilitazione,   motori   che,   sulla   base   delle  caratteristiche
costruttive, sono capaci di esprimere una potenza  superiore  del  30
per  cento  a  quella  per la quale la medesima omologazione e' stata
richiesta.
  5. Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio  1971,
n.  50,  prima  delle parole: "Nessuna abilitazione" sono inserite le
seguenti: "Salvo quanto e' disposto dal successivo articolo 20".