Art. 17.
               Informatizzazione dei servizi marittimi
  1.  Per  la  realizzazione  con la procedura di cui all'articolo 5,
comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con
modificazioni, dalla legge  15  novembre  1993,  n.  458,  del  piano
triennale   1995-1997   per  l'informatica  del  settore  navigazione
marittima del Ministero dei trasporti e della navigazione,  integrato
dal piano triennale 1996-1998, nonche' del sistema di governo e della
rete   di  telecomunicazione,  il  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione e' autorizzato a costituire una commissione di cui  fanno
parte  almeno  quattro  esperti  di  provata competenza in materia di
informatizzazione. La commissione ha la durata massima di 3 anni ed i
compensi complessivi corrisposti ai suoi membri non possono  superare
l'ammontare  di  lire  500  milioni l'anno. Ad integrazione dei fondi
esistenti sui capitoli 1113 e 7100 dello stato  di  previsione  dello
stesso  Ministero,  e'  autorizzata  l'ulteriore spesa di lire 22.000
milioni per l'anno 1995, lire 42.000 milioni per ciascuno degli  anni
1996  e  1997 e lire 20.000 milioni per l'anno 1998, da iscrivere sul
capitolo 7100 del medesimo stato di previsione.
  2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede,  quanto
a  lire  22.000  milioni per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, a
carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7100  dello  stato  di
previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno
1995  e  corrispondenti  capitoli per gli anni successivi; e quanto a
lire 20.000 milioni, per ciascuno  degli  anni  1996,  1997  e  1998,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 9001 dello  stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro per l'anno 1996, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  dei
trasporti e della navigazione.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.