Art. 17. Informatizzazione dei servizi marittimi 1. Per la realizzazione con la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458, del piano triennale 1995-1997 per l'informatica del settore navigazione marittima del Ministero dei trasporti e della navigazione, integrato dal piano triennale 1996-1998, nonche' del sistema di governo e della rete di telecomunicazione, il Ministro dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a costituire una commissione di cui fanno parte almeno quattro esperti di provata competenza in materia di informatizzazione. La commissione ha la durata massima di 3 anni ed i compensi complessivi corrisposti ai suoi membri non possono superare l'ammontare di lire 500 milioni l'anno. Ad integrazione dei fondi esistenti sui capitoli 1113 e 7100 dello stato di previsione dello stesso Ministero, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 22.000 milioni per l'anno 1995, lire 42.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e lire 20.000 milioni per l'anno 1998, da iscrivere sul capitolo 7100 del medesimo stato di previsione. 2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 22.000 milioni per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; e quanto a lire 20.000 milioni, per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.