Art. 18.
       Barriere architettoniche negli impianti di balneazione
  1.  Il  termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 1993, n. 494, e' prorogato al 31 dicembre 1995.
  2.  Le  disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 1995.
  3. All'esecuzione delle opere  edilizie  dirette  a  realizzare  la
visitabilita'  degli impianti di balneazione, di cui all'articolo 23,
comma 3, della legge 5  febbraio  1992,  n.  104,  si  applicano  gli
articoli 4 e 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13.