Art. 19.
                     Oneri di servizio pubblico
                     per servizi aerei di linea
  1.  E' autorizzato il rimborso da parte del Ministero dei trasporti
e della navigazione delle compensazioni finanziarie conseguenti  alla
imposizione  di  oneri di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 4
del regolamento (CEE) n. 2408 del Consiglio, del 23 luglio 1992.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  1,  valutato  in
lire  1.000  milioni  per l'anno 1996 e in lire 2.400 milioni annui a
decorrere  dall'anno  1997,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998,  sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  per  l'anno  finanziario  1996,  all'uopo   parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero dei trasporti e
della navigazione.
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.