Art. 19. Oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea 1. E' autorizzato il rimborso da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione delle compensazioni finanziarie conseguenti alla imposizione di oneri di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408 del Consiglio, del 23 luglio 1992. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno 1996 e in lire 2.400 milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.