Art. 2.
                       Differimento di termini
  1.  Il  termine del 1 gennaio 1994 previsto dall'articolo 13, comma
2, e dall'articolo 28, commi 4 e 5, della legge 28 gennaio  1994,  n.
84,  recante  riordino  della  legislazione  in  materia portuale, e'
differito al 1 gennaio 1995.
  2. Il termine del 1 gennaio 1994 previsto dall'articolo  28,  comma
6,  della legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della
legislazione in materia portuale, e' differito al 1 luglio 1994.
  3. Dalla stessa data del 1 luglio 1994 la tassa di cui al  comma  6
dell'articolo  28  della  legge 28 gennaio 1994, n. 84, si applica in
tutti i porti  secondo  le  aliquote  previste  dall'articolo  2  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  13 marzo 1974,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974,  nella
misura attualmente vigente.