Art. 2. Differimento di termini 1. Il termine del 1 gennaio 1994 previsto dall'articolo 13, comma 2, e dall'articolo 28, commi 4 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale, e' differito al 1 gennaio 1995. 2. Il termine del 1 gennaio 1994 previsto dall'articolo 28, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale, e' differito al 1 luglio 1994. 3. Dalla stessa data del 1 luglio 1994 la tassa di cui al comma 6 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si applica in tutti i porti secondo le aliquote previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, nella misura attualmente vigente.