Art. 20.
               Rifinanziamento delle leggi di sostegno
             dell'industria cantieristica ed armatoriale
  1.  Per  consentire  ulteriori  interventi  finalizzati al sostegno
dell'industria cantieristica ed armatoriale  con  l'attuazione  delle
misure  previste  dalla  direttiva  87/167/CEE  del Consiglio, del 26
febbraio 1987, e dalla direttiva 90/684/CEE  del  Consiglio,  del  21
dicembre  1990,  sono  autorizzati  nel triennio 1996-1998 i seguenti
ulteriori limiti di impegno:
    a) per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 14 giugno
1989, n. 234, in ragione di lire 100.000 milioni per l'anno 1996 e di
lire 10.000 milioni per l'anno 1997;
    b) per gli interventi di cui agli articoli 11 e 27 della legge 14
giugno 1989, n. 234, in ragione di lire  10.000  milioni  per  l'anno
1997;
    c)   per   gli  interventi  di  cui  agli  articoli  3  e  4  del
decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564,  convertito  dalla  legge  22
febbraio  1994,  n. 132, in ragione di lire 35.000 milioni per l'anno
1996, di lire 20.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 40.000 milioni
per l'anno 1998;
    d) per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24
dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22  febbraio  1994,  n.
132,  in  ragione  di  lire  15.000  milioni per l'anno 1996, di lire
10.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 40.000  milioni  per  l'anno
1998.
  2. Per gli interventi di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti
e  della navigazione e' autorizzato ad impegnare nell'anno 1996 anche
i limiti di impegno afferenti agli anni 1997 e  1998,  con  pagamento
delle   relative  annualita',  comprensive  dell'ammortamento  e  del
relativo pre-ammortamento nel caso di mutui  autorizzati  secondo  il
sistema  di  cui  alla  legge  31  dicembre  1991,  n. 431, a partire
dall'esercizio  finanziario  cui  si  riferisce  ciascun  limite   di
impegno.
  3.  In  attuazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3094/95
del Consiglio dell'Unione europea, del 22 dicembre 1995,  concernente
gli  aiuti  alla  costruzione  navale,  le  disposizioni  di  cui  al
decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564,  convertito  dalla  legge  22
febbraio  1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria
navalmeccanica e della ricerca nel  settore  navale  sono  estese  ai
contratti  di costruzione e trasformazione navale stipulati nel 1996,
nei limiti degli stanziamenti di cui alle lettere c) e d)  del  comma
1.  In  osservanza  degli impegni derivanti per l'Italia dall'accordo
OCSE del 21 dicembre 1994, per il ripristino di normali condizioni di
concorrenza nel  settore  della  costruzione  e  riparazione  navale,
nonche'  ai  fini  della  pianificazione  della  spesa, la produzione
realizzata dalle  imprese  navalmeccaniche  potra'  essere  assistita
mediante  il  contributo  di  cui all'articolo 3 del decreto-legge 24
dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22  febbraio  1994,  n.
132,  nei  limiti  della capacita' produttiva annua gia' riconosciuta
alla data del 31  dicembre  1995  dall'iscrizione  nell'albo  di  cui
all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234.
  4. Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 del
decreto-legge  24  dicembre  1993,  n. 564, convertito dalla legge 22
febbraio 1994, n. 132, estesi anche ai  contratti  di  costruzione  e
trasformazione navale stipulati nell'anno 1995 ai sensi dell'articolo
3, comma 5, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, sono ricevibili le
domande  presentate  dalla  imprese  interessate  al  Ministero   dei
trasporti  e  della  navigazione  entro  e  non  oltre  il termine di
quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana delle predette leggi di conversione.
  5.  L'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 431, e l'articolo
2 della legge 28 marzo 1991, n. 107, sono abrogati.
  6. Le disposizioni dell'articolo 18, comma 5, del decreto-legge  24
dicembre  1993,  n.  564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n.
132,  si  applicano  ai  contributi  di  cui   all'articolo   3   del
decreto-legge  13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.
  7. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13  luglio  1995,  n.
287,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1995, n.
343,  la  parola:   "decennale"   e'   sostituita   dalla   seguente:
"dodecennale".
  8. Alla copertura dell'onere recato dai commi 1, 2 e 3, pari a lire
150.000  milioni  per  l'anno 1996, a lire 200.000 milioni per l'anno
1997 ed a  lire  280.000  milioni  a  decorrere  dall'anno  1998,  si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo  9001
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno
finanziario 1996,  all'uopo  utilizzando  quota  parte  dell'apposito
accantonamento   relativo   al   Ministero   dei  trasporti  e  della
navigazione.
  9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.