Art. 21.
Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni per
   il riordino della legislazione in materia portuale.
 1.  La lettera m) del comma 3 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, e' sostituita dalla seguente:
   " m) assicura la navigabilita' nell'ambito  portuale  e  provvede,
con  l'intervento  del servizio escavazione porti di cui all'articolo
26, e, in via subordinata, con le modalita' di  cui  all'articolo  6,
comma   5,  al  mantenimento  dei  fondali  sulla  base  di  progetti
sottoposti al visto del competente ufficio speciale del genio  civile
per  le  opere  marittime,  nel rispetto della normativa sulla tutela
ambientale, anche adottando, nei casi indifferibili di necessita'  ed
urgenza,  provvedimenti di carattere coattivo; nei casi di interventi
urgenti e straordinari di escavazione provvede,  anche  ricorrendo  a
modalita'  diverse  da quelle di cui all'articolo 6, comma 5. Ai fini
degli interventi di  escavazione  e  manutenzione  dei  fondali  puo'
indire,  assumendone  la presidenza, una conferenza di servizi con le
amministrazioni interessate;".
 2. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 28 gennaio  1994,  n.  84,
dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente:
   "l-bis)  un  rappresentante delle imprese ferroviarie operanti nei
porti, nominato dal presidente dell'autorita' portuale".
  3. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo  23  della  legge  28
gennaio  1994,  n.  84, e' sostituito dal seguente: "Tali societa' ed
imprese, qualora debbano procedere ad assunzioni, sono obbligate fino
al 31 dicembre 1996 ad impiegare con priorita' il personale di cui al
presente comma.".
  4. Il comma 7 dell'articolo 27 della legge 28 gennaio 1994, n.  84,
e' sostituito dal seguente:
  "  7.  Entro il 30 settembre 1996 il Governo provvede alla verifica
degli esuberi occupazionali, rispetto ai quali proporre provvedimenti
in materia di mobilita' e di pensionamento anticipato.".