Art. 21. Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale. 1. La lettera m) del comma 3 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituita dalla seguente: " m) assicura la navigabilita' nell'ambito portuale e provvede, con l'intervento del servizio escavazione porti di cui all'articolo 26, e, in via subordinata, con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 5, al mantenimento dei fondali sulla base di progetti sottoposti al visto del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale, anche adottando, nei casi indifferibili di necessita' ed urgenza, provvedimenti di carattere coattivo; nei casi di interventi urgenti e straordinari di escavazione provvede, anche ricorrendo a modalita' diverse da quelle di cui all'articolo 6, comma 5. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali puo' indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate;". 2. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente: "l-bis) un rappresentante delle imprese ferroviarie operanti nei porti, nominato dal presidente dell'autorita' portuale". 3. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente: "Tali societa' ed imprese, qualora debbano procedere ad assunzioni, sono obbligate fino al 31 dicembre 1996 ad impiegare con priorita' il personale di cui al presente comma.". 4. Il comma 7 dell'articolo 27 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente: " 7. Entro il 30 settembre 1996 il Governo provvede alla verifica degli esuberi occupazionali, rispetto ai quali proporre provvedimenti in materia di mobilita' e di pensionamento anticipato.".