Art. 23.
                          Entrata in vigore
 1.  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 8 agosto 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  BURLANDO, Ministro dei trasporti  e
                                  della navigazione
                                  TREU,  Ministro  del lavoro e della
                                  previdenza sociale
                                  CIAMPI, Ministro del tesoro  e  del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
                                  VISCO, Ministro delle finanze
                                  DI  PIETRO,  Ministro  dei   lavori
                                  pubblici
                                  BASSANINI, Ministro per la funzione
                                  pubblica e gli affari regionali
                                  TURCO, Ministro per la solidarieta'
                                  sociale
                                  BINDI, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: FLICK