Art. 3.
Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni per
   il riordino della legislazione in materia portuale.
  1.  All'articolo 4, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con lo stesso  provvedimento
sono  disciplinate  le  attivita' nei porti di I categoria e relative
baie, rade e golfi, nonche' le interazioni fra le attivita'  militari
e civili nei porti di I e II categoria.".
  2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, e' sostituita dalla seguente:
   "   a)  indirizzo,  programmazione,  coordinamento,  promozione  e
controllo delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma  1,
e  delle  altre  attivita'  commerciali ed industriali esercitate nei
porti, con poteri  di  regolamentazione  e  di  ordinanza,  anche  in
riferimento  alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a
tali attivita' ed alle condizioni di igiene del lavoro in  attuazione
dell'articolo 24;".
  3. Alla lettera b), comma 1, dell'articolo 6 della legge 28 gennaio
1994,  n.  84,  dopo  le  parole:  "manutenzione  delle  parti comuni
nell'ambito portuale" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresa quella
per il mantenimento dei fondali".
  4. L'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge  28  gennaio
1994,   n.  84,  e'  sostituito  dai  seguenti:  "In  sede  di  prima
applicazione della presente legge la terna  di  cui  al  comma  1  e'
comunicata  al Ministro dei trasporti e della navigazione entro il 31
marzo 1995. Entro tale data le  designazioni  gia'  pervenute  devono
essere  comunque  confermate  qualora  gli enti di cui al comma 1 non
intendano procedere a nuova designazione.".
  5. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  e'  aggiunto
il seguente comma:
  "2-bis. I presidenti, nominati ai sensi del comma 2, assumono tutti
i compiti dei commissari di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3.".
  6.  Le  lettere  i)  ed l) dell'articolo 9, comma 1, della legge 28
gennaio 1994, n. 84, sono sostituite dalle seguenti:
   " i) da sei rappresentanti delle seguenti categorie:
    1) armatori;
    2) industriali;
    3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;
    4) spedizionieri;
    5) agenti e raccomandatari marittimi;
    6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.
  I  rappresentanti  sono   designati   ciascuno   dalle   rispettive
organizzazioni   nazionali   di   categoria,   fatta   eccezione  del
rappresentante di cui al n. 6) che e' designato dal comitato centrale
dell'albo degli autotrasportatori;
    l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque  eletti
dai  lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai
dipendenti dell'autorita' portuale, secondo modalita'  stabilite  con
decreto  del  Ministro  dei trasporti e della navigazione. In sede di
prima  applicazione  della  presente  legge  i   rappresentanti   dei
lavoratori   vengono   designati   dalle   organizzazioni   sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale e restano in  carica
sino al 31 dicembre 1996.".
  7.  L'articolo  9,  comma 2, ultimo periodo, della legge 28 gennaio
1994,  n.  84,  e'  sostituito  dal  seguente:  "In  sede  di   prima
applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma
deve   pervenire  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  nomina  del
presidente.".
  8. L'articolo 10, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n.  84,  e'
sostituito dal seguente:
   "6.  Il  rapporto di lavoro del personale delle autorita' portuali
e' di diritto privato  ed  e'  disciplinato  dalle  disposizioni  del
codice  civile - libro V - titolo I - capi II e III, titolo II - capo
I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.  Il
suddetto  rapporto  e'  regolato da contratti collettivi nazionali di
lavoro, sulla base di criteri  generali  stabiliti  con  decreto  del
Ministro  dei trasporti e della navigazione, che dovranno tener conto
anche della compatibilita' con le risorse economiche,  finanziarie  e
di   bilancio;   detti  contratti  sono  stipulati  dall'associazione
rappresentativa delle autorita' portuali per  la  parte  datoriale  e
dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative
del personale delle autorita' portuali per la parte sindacale.".
  9. All'articolo 11, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e'
aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 1995, i
revisori di cui al presente articolo sono  nominati  fra  coloro  che
sono  in  possesso  dei  requisiti  prescritti  per  l'iscrizione  al
registro dei revisori contabili di  cui  al  decreto  legislativo  27
gennaio   1992,   n.   88,   dietro  presentazione  di  dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' da parte di ciascun interessato  ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.".
  10. All'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' aggiunto
il seguente comma:
  "2-bis. Le autorita' portuali possono avvalersi, per la riscossione
coattiva  dei  canoni  demaniali  e  degli  altri  proventi  di  loro
competenza, della procedura ingiuntiva di cui al R.D. 14 aprile 1910,
n. 639.".
  11. L'articolo 15, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  e'
sostituito dal seguente:
  "  1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e'
istituita in ogni porto una commissione consultiva composta da cinque
rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da
un  rappresentante   dei   dipendenti   dell'autorita'   portuale   o
dell'organizzazione  portuale e da sei rappresentanti delle categorie
imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate all'articolo
9, comma 1, lettere i) ed l). Nei  porti  ove  non  esista  autorita'
portuale i rappresentanti dei lavoratori delle imprese sono in numero
di  sei.  La  commissione e' presieduta dal presidente dell'autorita'
portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto.".
  12. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 28  gennaio  1994,
n. 84, e' aggiunto il seguente:
  "1-bis.  La  designazione  dei  rappresentanti dei lavoratori delle
imprese e delle categorie imprenditoriali indicate al  comma  1  deve
pervenire  al Ministro dei trasporti e della navigazione entro trenta
giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non  pregiudica
il funzionamento dell'organo.".
  13.  L'articolo 15, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e'
sostituito dal seguente:
  " 3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  e'
istituita  la commissione consultiva centrale, composta dal direttore
generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei  trasporti
e  della  navigazione,  che  la presiede; da sei rappresentanti delle
categorie imprenditoriali di cui all'articolo  9,  comma  1;  da  sei
rappresentanti   delle   organizzazioni   sindacali   dei  lavoratori
maggiormente   rappresentative   a   livello   nazionale;   da    tre
rappresentanti  delle  regioni  marittime  designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e di Bolzano; da un dirigente del Ministero dei
trasporti e della navigazione, da un ufficiale superiore del  Comando
generale  del  corpo  di  capitaneria  di  porto, da un dirigente del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un dirigente  del
Ministero  della  sanita'  e  dal  presidente dell'Associazione porti
italiani.  La  commissione  di  cui  al  presente  comma  ha  compiti
consultivi  sulle  questioni attinenti all'organizzazione portuale ed
alla sicurezza e igiene del lavoro ad essa  sottoposte  dal  Ministro
dei  trasporti  e  della navigazione ovvero dalle autorita' portuali,
dalle autorita' marittime e dalle commissioni consultive  locali.  La
designazione  dei  membri  deve  pervenire  entro trenta giorni dalla
richiesta;  l'inutile  decorso  del   termine   non   pregiudica   il
funzionamento dell'organo.".
  14.  L'articolo 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e'
sostituito dal seguente:
  " 1. L'autorita' portuale e, dove non istituita, ovvero  prima  del
suo  insediamento,  l'organizzazione portuale o l'autorita' marittima
danno in  concessione  le  aree  demaniali  e  le  banchine  comprese
nell'ambito  portuale  alle  imprese di cui all'articolo 16, comma 3,
per   l'espletamento   delle   operazioni   portuali,   fatta   salva
l'utilizzazione  di  immobili  demaniali  da parte di amministrazioni
pubbliche per lo  svolgimento  di  funzioni  attinenti  ad  attivita'
marittime   e   portuali.   Le   concessioni  sono  affidate,  previa
determinazione dei relativi canoni, sulla base  di  idonee  forme  di
pubblicita',   stabilite   dal   Ministro   dei   trasporti  e  della
navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze,  con  proprio
decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati:
    a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo
delle autorita' concedenti, le modalita' di rinnovo della concessione
ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;
    b)  i  limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a
versare in rapporto alla durata della concessione, agli  investimenti
previsti,  al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, ovvero
al solo valore  delle  aree  qualora  il  concessionario  rilevi  gli
impianti all'atto della concessione.".
  15. L'articolo 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 20 (Costituzione delle autorita' portuali e successione delle
societa' alle organizzazioni portuali). -
 1.  Il  Ministro dei trasporti e della navigazione, laddove gia' non
esista   una   gestione   commissariale,   nomina,    per    ciascuna
organizzazione   portuale,   commissari  scelti  fra  persone  aventi
competenza  nel  settore,  con  particolare  riguardo  alle   valenze
economiche,  sociali e strategiche delle realta' portuali considerate
nonche',  ove  ritenuto necessario, commissari aggiunti. I commissari
sostituiscono  i  presidenti   e   gli   organi   deliberanti   delle
organizzazioni predette, che all'atto della loro nomina cessano dalle
funzioni.  I  compensi  dei commissari e dei commissari aggiunti sono
fissati con i decreti di nomina e posti a carico  dei  bilanci  delle
organizzazioni.
   2.  I  commissari,  fino alla nomina del presidente dell'autorita'
portuale  e  comunque  entro  il  termine  di  sei  mesi   dal   loro
insediamento,   non  prorogabili,  dispongono  la  dismissione  delle
attivita'  operative  delle  organizzazioni  portuali   mediante   la
trasformazione delle organizzazioni medesime, in tutto o in parte, in
societa'  secondo  i  tipi  previsti  nel libro V, titoli V e VI, del
codice civile, ovvero, anche congiuntamente, mediante il rilascio  di
concessioni  ad  imprese che presentino un programma di utilizzazione
del personale e dei beni e delle infrastrutture delle  organizzazioni
portuali, per l'esercizio, in condizioni di concorrenza, di attivita'
di  impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione
e dei servizi, dei servizi portuali, nonche'  in  altri  settori  del
trasporto o industriali. A tali fini, a seconda dei casi, provvedono:
    a)  alla  collocazione  presso  terzi,  ivi compresi i dipendenti
delle organizzazioni medesime, del capitale della  o  delle  societa'
derivanti dalla trasformazione;
    b)  all'incorporazione in tali societa' delle societa' costituite
o controllate dalle organizzazioni portuali alla data di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  ovvero alla collocazione sul mercato
delle partecipazioni nelle societa' costituite o controllate;
    c) alla cessione a  titolo  oneroso,  anche  in  leasing,  ovvero
all'affitto   a   tali   societa'  ovvero  a  imprese  autorizzate  o
concessionarie ai sensi degli articoli 16 e 18 delle infrastrutture e
dei beni mobili realizzati o comunque posseduti dalle  organizzazioni
medesime.
  3.  I  commissari  provvedono  con pienezza di poteri alla gestione
delle organizzazioni portuali,  nei  limiti  delle  risorse  ad  esse
affluenti  e  ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti,  nonche'  alla
gestione delle autorita' ai sensi della presente legge,  anche  sulla
base  di  apposite  direttive  del  Ministero  dei  trasporti e della
navigazione. Fermo restando l'obbligo della presentazione dei bilanci
entro i termini prescritti, i commissari trasmettono al Ministero dei
trasporti e della navigazione ed al Ministero  del  tesoro,  al  piu'
presto  e  comunque  non  oltre  il  31  gennaio 1995, una situazione
patrimoniale, economica e finanziaria delle  organizzazioni  portuali
riferite  al  31 dicembre 1994 corredata dalla relazione del collegio
dei revisori dei conti.
  4. Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della  presente
legge,   continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  previgenti  in
materia.
  5. Le autorita' portuali dei porti  di  cui  all'articolo  2,  sono
costituite dal 1 gennaio 1995 e da tale data assumono tutti i compiti
di  cui  all'articolo 6 e ad esse e' trasferita l'amministrazione dei
beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale
come individuata ai  sensi  dell'articolo  6.  Fino  all'insediamento
degli  organi  previsti  dagli articoli 8 e 9, i commissari di cui al
comma 1, nei porti  ove  esistono  le  organizzazioni  portuali  sono
altresi'  preposti  alla  gestione  delle  autorita'  portuali  e  ne
esercitano   i  relativi  compiti.  Fino  alla  data  della  avvenuta
dismissione secondo quanto previsto dal comma  2,  le  organizzazioni
portuali  e  le  autorita'  portuali  sono considerate, anche ai fini
tributari,  un  unico  soggetto;  successivamente  a  tale  data,  le
autorita'  portuali  subentrano  alle  organizzazioni  portuali nella
proprieta' e nel possesso dei beni in precedenza non trasferiti e  in
tutti i rapporti in corso.
  6.  I  commissari  di cui al comma 1 sono altresi' nominati, con le
stesse modalita', nei porti di Ravenna, Taranto, Catania e Marina  di
Carrara. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8
e  9  e  comunque  entro sei mesi dalla loro nomina, non prorogabili,
essi sono preposti alla gestione delle autorita' portuali al fine  di
consentirne    l'effettivo   avvio   istituzionale;   assicurano   in
particolare    l'acquisizione    delle    risorse    e     provvedono
prioritariamente  alla  definizione  delle  strutture e dell'organico
dell'autorita', per assumere successivamente, e  comunque  non  oltre
tre  mesi  dalla  nomina,  tutti  gli  altri  compiti  previsti dalla
presente legge.  I  commissari  di  cui  al  presente  comma  possono
avvalersi,  nello  svolgimento delle loro funzioni, delle strutture e
del personale delle locali autorita' marittime.".
  16. La parola "commissari" di cui  all'articolo  3,  comma  8,  dei
decreti-legge  21  giugno  1994,  n. 400, 8 agosto 1994, n. 508, e 21
ottobre  1994,  n.  586,  deve  essere  interpretata  come   "ufficio
commissariale", comprensiva di eventuali commissari aggiunti.
  17. L'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  21  (Trasformazione  in  societa'  delle  compagnie e gruppi
portuali). - 1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il  18  marzo
1995 debbono trasformarsi in una o piu' societa' di seguito indicate:
    a)  in  una  societa'  secondo  i tipi previsti nel libro quinto,
titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio  in  condizioni  di
concorrenza delle operazioni portuali;
    b)  in una societa' o una cooperativa secondo i tipi previsti nel
libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la  fornitura  di
servizi,  ivi  comprese,  in  deroga  all'articolo  1  della legge 23
ottobre 1960, n.  1369,  mere  prestazioni  di  lavoro,  fino  al  31
dicembre 1996;
    c)  in  una  societa'  secondo  i tipi previsti nel libro quinto,
titoli V e  VI,  del  codice  civile,  avente  lo  scopo  della  mera
gestione,  sulla  base  dei  beni  gia' appartenenti alle compagnie e
gruppi portuali disciolti.
  2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i
gruppi portuali abbiano provveduto agli adempimenti di cui  al  comma
6,  le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale,
comunque rilasciate, decadono.
  3. Le societa' e le cooperative di cui al comma 1  hanno  l'obbligo
di  incorporare  tutte  le  societa'  e  le cooperative costituite su
iniziativa dei membri delle compagnie o  dei  gruppi  portuali  prima
della  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, nonche' di
assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta  data.  Le
societa'  o  cooperative di cui al comma 1, devono avere una distinta
organizzazione operativa e separati organi sociali.
  4.  Le  societa'  derivanti  dalla  trasformazione  succedono  alle
compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i  rapporti  patrimoniali  e
finanziari.
  5.  Ove  se  ne  verificassero le condizioni, ai dipendenti addetti
tecnici ed amministrativi delle compagnie  portuali,  che  non  siano
transitati  in continuita' di rapporto di lavoro nelle nuove societa'
di cui al comma 1, e' data facolta'  di  costituirsi  in  imprese  ai
sensi  del  presente articolo. Alle societa' costituite da addetti si
applica  quanto  disposto  nei  commi  successivi  per  le   societa'
costituite dai soci delle compagnie.
  6.  Entro  la  data  di  cui  al  comma 1, le compagnie ed i gruppi
portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in  materia,
alla  fusione  con  compagnie  operanti nei porti viciniori, anche al
fine di  costituire  nei  porti  di  maggior  traffico  un  organismo
societario in grado di svolgere attivita' di impresa.
  7.  Le  autorita'  portuali  nei porti gia' sedi di enti portuali e
l'autorita' marittima nei  restanti  porti  dispongono  la  messa  in
liquidazione  delle compagnie e gruppi portuali che entro la data del
18 marzo 1995 non abbiano  adottato  la  delibera  di  trasformazione
secondo  le  modalita'  di  cui  al comma 1 ed effettuato il deposito
dell'atto per l'omologazione al competente tribunale.  Nei  confronti
di  tali  compagnie non potranno essere attuati gli interventi di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera  c),  del  decreto-legge  13  luglio
1995,  n.  287,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 343.
  8. Continuano ad applicarsi,  sino  alla  data  di  iscrizione  nel
registro  delle  imprese,  nei  confronti  delle  compagnie  e gruppi
portuali che abbiano in corso le procedure di trasformazione ai sensi
del comma 6, le disposizioni di  cui  al  comma  8  dell'articolo  27
concernenti  il  funzionamento  degli stessi, nonche' le disposizioni
relative alla vigilanza  ed  al  controllo  attribuite  all'autorita'
portuale,  nei  porti  gia'  sedi  di  enti portuali ed all'autorita'
marittima nei restanti porti.".
  18. L'articolo 23, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  e'
sostituito dal seguente:
  "  1.  I  lavoratori  portuali  e gli addetti in servizio presso le
compagnie e gruppi portuali transitano, in continuita' di rapporto di
lavoro, nelle societa' di cui all'articolo 21.".
  19. All'articolo 23, comma 6, della legge 28 gennaio 1994,  n.  84,
le parole: "al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 2".
  20.  Il  terzo  periodo  dell'articolo  24, comma 2, della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e' soppresso.
  21. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della legge 28  gennaio  1994,
n. 84, sono inseriti i seguenti:
  "2-bis.  Ferme  restando  le  attribuzioni  delle  unita' sanitarie
locali competenti per territorio, nonche' le competenze degli  uffici
periferici di sanita' marittima del Ministero della sanita', spettano
alle  autorita'  portuali i poteri di vigilanza e controllo in ordine
all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza  ed  igiene
del  lavoro  ed  i  connessi  poteri di polizia amministrativa. Detti
poteri possono essere esercitati avvalendosi di personale  distaccato
dal  Corpo  delle  capitanerie  di  porto alle autorita' portuali, su
richiesta delle stesse.
  2-ter.  I  poteri di cui al comma precedente vengono attivati a far
data  dalla  comunicazione  del  presidente  al  rispettivo  comitato
portuale  dell'autorita' portuale e comunque non oltre il 31 dicembre
1997, salvo la possibilita' di proroga da accordarsi con decreto  del
Ministro  dei trasporti e della navigazione su richiesta motivata dal
presidente dell'autorita' portuale.".
  22. Al comma 5 dell'articolo 27 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
le parole: "1 gennaio 1993" e le parole: "dal 1991"  sono  sostituite
con le seguenti: "1 gennaio 1995" e "dal 1994".
  23.  L'articolo 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e'
sostituito dal seguente:
  " 8. Sono abrogate le disposizioni del testo  unico  approvato  con
regio  decreto  2 aprile 1885, n. 3095, e del relativo regolamento di
attuazione, approvato con regio decreto 26 settembre  1904,  n.  713,
che  siano  incompatibili  con  le disposizioni della presente legge.
L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo  111,  ultimo  comma,  del
codice   della  navigazione  sono  abrogati.  Salvo  quanto  previsto
dall'articolo 20, comma 4, e dall'articolo 21, comma 8, sono altresi'
abrogati, a partire dal 19 marzo 1995, gli articoli 108; 110,  primo,
secondo,  terzo  e  quarto  comma; 111, primo, secondo e terzo comma;
112; 116, primo comma, n.  2); 1171, n. 1);  1172  del  codice  della
navigazione,  nonche' gli articoli contenuti nel libro I, titolo III,
capo  IV,  del  regolamento  per  l'esecuzione   del   codice   della
navigazione   (navigazione  marittima),  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.  328.  Gli  articoli
109 e 1279 del codice della navigazione sono abrogati a decorrere dal
1 gennaio 1996.".