Art. 5. Interventi a favore del settore armatoriale 1. L'articolo 2, comma 4, della legge 31 dicembre 1991, n. 431, e' sostituito dal seguente: " 4. Le condizioni ed il tasso di interesse dei contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1 sono determinati dal Ministero del tesoro.". 2. Per far fronte ai maggiori oneri delle societa' di navigazione esercenti linee marittime sovvenzionate, in conseguenza delle disposizioni dettate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, sugli sgravi contributivi, e' autorizzata la maggiore spesa di lire 11 miliardi per l'anno 1994, 23 miliardi per l'anno 1995, 27 miliardi per l'anno 1996 e 45 miliardi per l'anno 1997 a carico del capitolo 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 3. L'espressione "adeguata remunerazione del capitale investito", di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si intende riferita al capitale originario investito. 4. All'articolo 1 del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, sono aggiunti i seguenti commi: "4-bis. Agli interventi di cui al comma 3, lettera c), con esclusione di quelli previsti per i corsi di formazione del personale polivalente, possono accedere direttamente i marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare che, successivamente alla data del 18 gennaio 1995, abbiano frequentato a proprie spese i corsi. 4-ter. A valere sulle risorse del comma 1, anche con le modalita' di cui al comma 2, sono concessi i contributi per la riconversione professionale degli ufficiali radiotelegrafisti.". 5. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, e' prorogato al 31 dicembre 1998.