Art. 5.
             Interventi a favore del settore armatoriale
  1.  L'articolo 2, comma 4, della legge 31 dicembre 1991, n. 431, e'
sostituito dal seguente:
  " 4. Le condizioni ed il  tasso  di  interesse  dei  contratti  per
l'accensione  dei  mutui  di  cui  al  comma  1  sono determinati dal
Ministero del tesoro.".
  2. Per far fronte ai maggiori oneri delle societa'  di  navigazione
esercenti   linee   marittime  sovvenzionate,  in  conseguenza  delle
disposizioni dettate dal decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  in data 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, sugli  sgravi  contributivi,  e'
autorizzata la maggiore spesa di lire 11 miliardi per l'anno 1994, 23
miliardi  per  l'anno 1995, 27 miliardi per l'anno 1996 e 45 miliardi
per l'anno 1997 a carico del capitolo 3651 dello stato di  previsione
del  Ministero  dei  trasporti  e della navigazione per l'anno 1994 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
 3. L'espressione "adeguata remunerazione del capitale investito", di
cui all'articolo 11, comma 1, lettera  d),  della  legge  5  dicembre
1986, n. 856, si intende riferita al capitale originario investito.
  4.  All'articolo  1  del  decreto-legge  13  luglio  1995,  n. 287,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1995,  n.  343,
sono aggiunti i seguenti commi:
  "4-bis.  Agli  interventi  di  cui  al  comma  3,  lettera  c), con
esclusione di quelli previsti per i corsi di formazione del personale
polivalente, possono accedere direttamente i marittimi iscritti nelle
matricole della gente di mare che, successivamente alla data  del  18
gennaio 1995, abbiano frequentato a proprie spese i corsi.
  4-ter.  A  valere sulle risorse del comma 1, anche con le modalita'
di cui al comma 2, sono concessi i contributi  per  la  riconversione
professionale degli ufficiali radiotelegrafisti.".
  5.  Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del
decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, e' prorogato al 31 dicembre 1998.