Art. 6.
                         Decimi di senseria
  1. Gli emolumenti corrisposti o da corrispondere da parte di terzi,
ancorche'  per  il tramite dei datori di lavoro, a titolo di senseria
di piazza, al personale delle agenzie marittime,  in  conformita'  di
usi locali e dei contratti collettivi di categoria, non sono soggetti
a   contribuzione   previdenziale  e  assistenziale  obbligatoria.  I
versamenti contributivi  sui  predetti  emolumenti  restano  salvi  e
conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.