Art. 7.
    Unita' da diporto utilizzate a fini di assistenza e soccorso
  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1995  sono esenti dalla tassa di
stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51,
e successive modificazioni ed  integrazioni,  le  unita'  da  diporto
possedute  ed  utilizzate  da  enti e da associazioni di volontariato
esclusivamente ai fini di prevenzione degli incidenti  in  acqua,  di
assistenza e soccorso.
  2.  In  caso  di  mancato  o  parziale  pagamento  della  tassa  di
stazionamento,  la  sovrattassa  ed  il   tributo   evaso,   di   cui
all'articolo  13  della  legge  5  maggio  1989, n. 171, sono versati
all'ufficio del registro competente per territorio.