Art. 7. Unita' da diporto utilizzate a fini di assistenza e soccorso 1. A decorrere dal 1 gennaio 1995 sono esenti dalla tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, le unita' da diporto possedute ed utilizzate da enti e da associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di prevenzione degli incidenti in acqua, di assistenza e soccorso. 2. In caso di mancato o parziale pagamento della tassa di stazionamento, la sovrattassa ed il tributo evaso, di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, sono versati all'ufficio del registro competente per territorio.