Art. 9.
               Interventi a favore del porto di Genova
  1.  Per  l'esecuzione  di  lavori di ripristino delle opere e degli
impianti del porto di Genova distrutti o  danneggiati  dal  fortunale
del  31  agosto 1994 e del 14 settembre 1994, e' autorizzata la spesa
di lire 20 miliardi per l'anno 1995.
  2. L'organizzazione portuale  di  Genova  provvede,  con  procedura
d'urgenza,   agli   adempimenti  conseguenti  alla  esecuzione  degli
interventi di cui al comma 1 secondo le norme vigenti in  materia  di
lavori pubblici.
  3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente articolo si
provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7543 dello
stato di previsione del Ministero  dei  lavori  pubblici  per  l'anno
1995.