Art. 10.
                         Fondi previdenziali
  1.  All'articolo  9, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti parole: "escluse quelle aventi
natura  previdenziale o assistenziale, nonche' gli enti con finalita'
assistenziali  a favore del personale delle Forze armate, delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.".
  2.  Le  disposizioni  del  comma  1  si applicano a decorrere dal 1
gennaio 1994.