Art. 11.
          Norme per il funzionamento degli organi speciali
                     di giurisdizione tributaria

  1.  Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  13,  comma  2,  nel  primo  periodo  la parola:
"deciso"  e'  sostituita  dalla  seguente:  "definito"  e nel secondo
periodo  le  parole:  "sentenza  pubblicata"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "provvedimento emesso";
    b) all'articolo 43, dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
     "8-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, il
Consiglio  di  presidenza della giustizia tributaria delibera su ogni
provvedimento  riguardante i componenti delle commissioni tributarie,
nonche'  su eventuali rettifiche degli elenchi di cui ai commi 3 e 5,
relativamente  al  periodo di tempo intercorrente tra la approvazione
dei detti elenchi e la data del suo insediamento.";
    c) all'articolo 45, comma 2, le parole: "i due mesi successivi al
completamento  delle  nomine"  sono sostituite dalle seguenti: "il 31
dicembre 1996";
    d)  all'articolo 51, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:  ",  salvo  quelle di cui all'articolo 35 che hanno effetto a
decorrere   dalla  data  di  ultimazione  delle  procedure  selettive
previste  dall'articolo  63, comma 205, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549.".
  2.  I soggetti scelti, ai sensi del comma settimo dell'articolo 2 e
del  comma  decimo  dell'articolo  3 del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  636,  a  comporre  le commissioni
tributarie  di  primo e secondo grado dal 17 aprile 1993 e fino al 17
marzo  1996  sono confermati, con decreto del Ministro delle finanze,
anche  in  sovrannumero,  nella  funzione,  nel grado e nell'incarico
presso  le commissioni tributarie provinciali e regionali aventi sede
nella  regione.  Al verificarsi delle vacanze i componenti confermati
in  sovrannumero  sono  riassorbiti  automaticamente secondo l'ordine
derivante dall'anzianita' nella funzione.
  3.  A  decorrere dal 1 aprile 1996 e fino alla data di costituzione
del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, le nomine dei
giudici  tributari  nei  posti  disponibili  sono effettuate ai sensi
dell'articolo 43, comma 10, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n.  545. A tal fine le scelte sono effettuate, secondo l'ordine degli
elenchi  previsti  nell'articolo  9,  comma  2,  del  citato  decreto
legislativo  n.  545  del 1992, dal presidente della corte di appello
avente  sede  nel  capoluogo di regione per le commissioni tributarie
regionali e dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di
provincia per le commissioni tributarie provinciali. Nella formazione
degli  elenchi,  da pubblicare secondo le modalita' di cui all'ultimo
periodo  del  presente  comma,  il presidente ha facolta' di delegare
altro  magistrato  facente  parte  dell'ufficio  ed  e' coadiuvato da
almeno  due  impiegati  con  qualifica non inferiore alla settima. Al
procedimento di nomina dei componenti delle commissioni tributarie si
applica  l'articolo 9, commi 3, 4 e 6, del citato decreto legislativo
n. 545 del 1992. Almeno sei mesi prima del verificarsi della vacanza,
ovvero  al  verificarsi  della  stessa,  il presidente della corte di
appello  o  del  tribunale  richiede, rispettivamente, al sindaco del
capoluogo  di  regione  o  di provincia di dare notizia delle vacanze
medesime  mediante  affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma
di  pubblicita' ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro
sessanta giorni, di una domanda ai sensi del citato articolo 9, comma
3, del decreto legislativo n. 545 del 1992.