Art. 3.
                 Disposizioni fiscali per le imprese
             di autotrasporto di cose per conto di terzi

  1.  L'ammontare  del  credito  d'imposta  a favore delle imprese di
autotrasporto  di  cose per conto di terzi di cui all'articolo 13 del
decreto-legge  27  aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, non
concorre  alla formazione del reddito imponibile e non va considerato
ai  fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
  2.  Gli  importi  di L. 25.000 e di L. 50.000 previsti, a titolo di
deduzione   forfettaria   di  spese  non  documentate,  dal  comma  8
dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
comma  1,  come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo
1993,  n.  82,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 maggio
1993,  n.  162,  sono  elevati,  rispettivamente, a L. 32.000 ed a L.
65.000.  La presente disposizione si applica per il periodo d'imposta
il  cui  termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi
scade  successivamente alla data del 21 febbraio 1996 e limitatamente
a tale periodo d'imposta.
  3. Per l'anno 1996 sono ridotti del cinquanta per cento gli importi
delle  tasse automobilistiche relative agli autocarri di portata fino
ad  ottanta  quintali  e  del  trenta  per cento quelli relativi agli
autocarri di portata superiore e ai trattori stradali che, secondo le
risultanze della carta di circolazione, sono muniti di autorizzazione
per  il  trasporto  di cose per conto di terzi di cui all'articolo 41
della  legge  6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Sono
altresi'  ridotti  del  cinquanta  per  cento gli importi delle tasse
automobilistiche  relative ai rimorchi o semirimorchi di portata fino
a  80  quintali  e  del  30  per  cento quelli relativi ai rimorchi e
semirimorchi  di  portata  superiore,  trainati dai veicoli di cui al
precedente  periodo.  I  minori introiti realizzati dalle regioni per
effetto  della  riduzione degli importi delle tasse automobilistiche,
disposte  ai  sensi del presente comma, sono rimborsati dal Ministero
del  tesoro,  dietro  presentazione  da  parte di ciascuna regione di
apposita rendicontazione. I criteri e le modalita' di rimborso, anche
mediante  la  concessione alle regioni di anticipazioni, sono fissati
con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle
finanze  e  dei  trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome,  da  emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 3, pari a lire
124  miliardi  per  l'anno  1996,  si  provvede,  quanto  a  lire 8,9
miliardi,  mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo
7294  dello  stato  di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione  per  l'anno  medesimo,  intendendosi corrispondentemente
ridotta  l'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 2, comma 1,
della  legge 5 febbraio 1992, n. 68, e, quanto a lire 115,1 miliardi,
mediante  utilizzo  delle  disponibilita' in conto residui per l'anno
1996   sul  citato  capitolo  7294,  che  sono  a  tal  fine  versate
all'entrata   del  bilancio  dello  Stato,  intendendosi  ridotta  la
relativa autorizzazione di spesa di cui alla menzionata legge.
  5.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.