Art. 4.
                   Disposizioni in materia di ICI
  1.  Ai  fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono
deliberare,  ai  sensi  dell'articolo  6  del  decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore
al  4  per  mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale,  a  condizione  che  il  gettito complessivo previsto sia
almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.
  2. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995,
n.  41,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.
85,  le  parole:  "31 maggio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "1
gennaio 1995".
  3.  Il  termine  per  il  versamento  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  dovuta  per  l'anno  1995  dai  soggetti  non residenti nel
territorio  dello  Stato  e'  fissato  al  30 dicembre 1995. Restano,
comunque,  fermi i maggiori differimenti di termini previsti da norme
speciali.
  4.  Per  i comuni compresi nei territori delle province autonome di
Trento  e  di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e
2,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la notifica
degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi
all'imposta  comunale  sugli  immobili  dovuta  per l'anno 1993, sono
prorogati di un anno.