Art. 8.
        Norme sul personale dell'Amministrazione finanziaria
  1. Fatte salve le ipotesi di sospensione e di decadenza previste da
altre norme di legge, chiunque sia stato definitivamente riconosciuto
colpevole  di  uno dei reati contro la pubblica amministrazione per i
quali  e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo
ad   anni   due   ovvero  per  i  medesimi  reati  abbia  beneficiato
dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444
e  seguenti  del  codice  di  procedura  penale,  non puo' assumere o
mantenere  l'incarico  di  segretario  generale  del  Ministero delle
finanze;  non puo' dirigere dipartimenti, servizi, divisioni, uffici,
reparti  o strutture equiparate; non puo' svolgere funzioni ispettive
di  alcun  tipo  e  a  qualsiasi livello; non puo' far parte di alcun
organo  collegiale che eserciti funzioni proprie dell'Amministrazione
finanziaria,  sia a rilevanza interna che esterna; non puo' far parte
delle   commissioni   tributarie  ne'  puo'  esercitare  funzioni  di
rappresentanza degli uffici tributari o dei contribuenti.
  2. I concorsi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 30
dicembre  1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133, per l'assunzione del personale da destinare al
potenziamento   dell'attivita'  di  controllo  si  svolgono  su  base
regionale e si articolano in una prova di preselezione consistente in
una  serie  di test psico-attitudinali, in una prova scritta, anche a
carattere  teorico-pratico,  ed in un colloquio, in materie attinenti
al  profilo  professionale  da  ricoprire. Alla prova scritta possono
essere  ammessi soltanto coloro che abbiano superato con un minimo di
ventuno  punti  su  trenta  la  prova  di  preselezione in numero non
superiore al doppio dei posti disponibili.
  3.  Nell'articolo  3,  comma  232, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, dopo la parola: "trasferiti" sono inserite le seguenti: ", anche
in soprannumero,".