Art. 2.
                Termini per l'esercizio del controllo

  1.  Il  comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
e' sostituito dal seguente:
  "2.  I  provvedimenti  sottoposti al controllo preventivo divengono
efficaci se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame
alla   sezione  del  controllo  nel  termine  di  trenta  giorni  dal
ricevimento.   Il   termine   e'  interrotto  se  l'ufficio  richiede
chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni
dal   ricevimento   delle  controdeduzioni  dell'amministrazione,  il
provvedimento  diventa  esecutivo se l'ufficio non ne rimetta l'esame
alla  sezione  del  controllo.  La sezione del controllo si pronuncia
sulla   conformita'  a  legge  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
deferimento  dei  provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi
richiesti   con  ordinanza  istruttoria.  Decorso  questo  termine  i
provvedimenti  divengono  esecutivi.  Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.".
  2.  Per  il controllo della Corte dei conti nell'autorizzazione del
Governo   alla   sottoscrizione  dei  contratti  collettivi,  di  cui
all'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  resta  fermo il
disposto  di  cui  all'articolo  51,  comma  2,  del medesimo decreto
legislativo.