Art. 3. Azione di responsabilita' 1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica e' personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi"; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si e' verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta."; c) dopo il comma 2-bis, introdotto dall'articolo 12 del decreto-legge 5 agosto 1996, n. 409, e' aggiunto il seguente: "2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel piu' breve termine dato dal compiersi del decennio.". 2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo sostituito dal presente articolo, si applicano anche ai giudizi in corso.