Art. 5.
                       Sezione controllo Stato

  1.  Il comma 10 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
e' sostituito dai seguenti:
  "10.  La sezione del controllo in adunanza generale e' composta dal
presidente  della  Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di
sezione  preposti  al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati
agli  uffici  di  controllo.  La  sezione e' ripartita annualmente in
quattro  collegi  dei  quali fanno parte, in ogni caso, il presidente
della  Corte  dei  conti  e  i  presidenti  di  sezione  preposti  al
coordinamento.  I  collegi hanno distinta competenza per tipologia di
controllo e deliberano con un numero minimo di quindici votanti.
  10-bis.  La  sezione  del controllo in adunanza generale stabilisce
annualmente  i  programmi di attivita' e le materie di competenza dei
collegi,  nonche'  i  criteri  per  la loro composizione da parte del
presidente della Corte dei conti.".