Art. 5. Sezione controllo Stato 1. Il comma 10 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sostituito dai seguenti: "10. La sezione del controllo in adunanza generale e' composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati agli uffici di controllo. La sezione e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo e deliberano con un numero minimo di quindici votanti. 10-bis. La sezione del controllo in adunanza generale stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le materie di competenza dei collegi, nonche' i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.".