Art. 7.
                   Referendari e primi referendari

  1. La disposizione dell'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile
1988,   n.  117,  continua  ad  applicarsi  ai  referendari  e  primi
referendari  della  Corte  dei  conti  in  servizio  alla data del 31
dicembre  1993  e  non  modifica  l'ordine di anzianita' del medesimo
personale.
  2.  Alla  copertura  finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1,
valutati  in  lire  160  milioni per l'anno 1995 e in lire 40 milioni
annui  a  decorrere  dal 1996, si provvede a carico del capitolo 1275
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.