Art. 8.
                   Poteri del Segretario generale
             della Presidenza del Consiglio dei Ministri

  1. I decreti di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  sono soggetti a controllo preventivo di legittimita'
della  Corte  dei  conti. Il Segretario generale della Presidenza del
Consiglio   dei  Ministri  sovrintende  alla  organizzazione  e  alla
gestione amministrativa del Segretariato generale ed e' responsabile,
di  fronte  al  Presidente del Consiglio dei Ministri, dell'esercizio
delle  funzioni di cui all'articolo 19 della legge 23 agosto 1988, n.
400,  non  attribuite  ad un Ministro senza portafoglio o delegate al
Sottosegretario  di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
adottando,  anche  mediante  delega  dei  relativi poteri ai capi dei
Dipartimenti  e  degli  uffici, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi
compresi  quelli  di  assegnazione  e  conferimento  di  incarichi  e
funzioni  a  personale diverso da quello di cui all'articolo 18 della
legge 23 agosto 1988, n. 400.