Art. 5. Diritti aeroportuali 1. I termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1996, n. 71, sono differiti al 31 dicembre 1996. 2. I termini di cui all'articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1996 ed al 30 giugno 1997.