Art. 5.
                        Diritti aeroportuali
  1.  I  termini  di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre
1995,  n. 573, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1996, n. 71, sono differiti al 31 dicembre 1996.
  2.  I  termini  di  cui  all'articolo  1,  comma 1, secondo e terzo
periodo,  del  decreto-legge  28 giugno 1995, n. 251, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  3  agosto 1995, n. 351, sono differiti,
rispettivamente, al 31 dicembre 1996 ed al 30 giugno 1997.