Art. 6.
          Attivita' di recupero edilizio nei centri urbani
  1.  Al fine del recupero edilizio, il sindaco con propria ordinanza
individua  gli  edifici  che  costituiscono  fonte di pericolo per la
pubblica  igiene,  la  sicurezza  o l'incolumita'. Agli edifici cosi'
individuati si applica quanto previsto dall'articolo 28, quinto comma
e  seguenti,  della  legge  5  agosto  1978,  n. 457. L'ordinanza del
sindaco   equivale   a   dichiarazione   di  urgenza,  necessita'  ed
indifferibilita' delle opere.
  2. Per l'approvazione dei progetti di recupero di cui al comma 1 si
applica  quanto  previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2 maggio
1974,  n.  115,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno
1974, n. 247.
  3.  Con delibera del consiglio comunale e' approvato il regolamento
per  la  determinazione dei canoni e per l'assegnazione degli alloggi
recuperati ai sensi dell'articolo 28, quinto comma, lettera b), della
legge  5  agosto 1978, n. 457. La residenza negli alloggi individuati
ai  sensi  del  comma  1  costituisce  titolo  di  preferenza  per la
successiva assegnazione.