Art. 6. Attivita' di recupero edilizio nei centri urbani 1. Al fine del recupero edilizio, il sindaco con propria ordinanza individua gli edifici che costituiscono fonte di pericolo per la pubblica igiene, la sicurezza o l'incolumita'. Agli edifici cosi' individuati si applica quanto previsto dall'articolo 28, quinto comma e seguenti, della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'ordinanza del sindaco equivale a dichiarazione di urgenza, necessita' ed indifferibilita' delle opere. 2. Per l'approvazione dei progetti di recupero di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247. 3. Con delibera del consiglio comunale e' approvato il regolamento per la determinazione dei canoni e per l'assegnazione degli alloggi recuperati ai sensi dell'articolo 28, quinto comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457. La residenza negli alloggi individuati ai sensi del comma 1 costituisce titolo di preferenza per la successiva assegnazione.