Art. 7.
     Finanziamento degli interventi edilizi nel comune di Napoli
  1.  Ai  fini  del  finanziamento degli interventi di recupero degli
edifici ricadenti nel comune di Napoli e individuati con le modalita'
di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  il  comune  e'  autorizzato  ad
utilizzare  anche  le  residue  disponibilita',  fino  a  concorrenza
dell'importo   di   lire   25  miliardi,  derivanti  dalle  pregresse
assegnazioni  effettuate  dal  CIPE sul fondo per il risanamento e la
ricostruzione  di  cui  all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n.
219.