Art. 8. Disposizioni in materia di lavori pubblici 1. All'articolo 17 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 le parole: "15 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1996"; b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Il termine per la trasmissione dei conti di cui all'articolo 60, comma primo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativamente alle attivita' demandate al commissario ad acta di cui al comma 3, scade alla data di cessazione delle stesse.". 2. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, l'importo di lire 230 miliardi e' destinato al completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare, in regime di concessione, ai sensi dell'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76. 3. Per la gestione delle opere infrastrutturali di cui al comma 2 e contestualmente al loro trasferimento alle regioni interessate, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna alle regioni stesse un contributo straordinario nel limite complessivo di 12 miliardi di lire per il 1996, 10 miliardi di lire per il 1997 e 8 miliardi di lire per il 1998. Il predetto importo e' ripartito tra le regioni secondo criteri e modalita' fissati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. Gli oneri di cui al comma 3 sono posti a carico, nella misura massima di lire 30 miliardi, dei mutui di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.