Art. 8.
             Disposizioni in materia di lavori pubblici
  1.  All'articolo  17  del  decreto-legge  23  giugno  1995, n. 244,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 341,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al comma 3 le parole: "15 ottobre 1995" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 1996";
    b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
  "3-bis.   Il   termine   per  la  trasmissione  dei  conti  di  cui
all'articolo  60, comma primo, del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440,  relativamente  alle attivita' demandate al commissario ad acta
di cui al comma 3, scade alla data di cessazione delle stesse.".
  2.  A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4,
comma  1,  del  decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 341, l'importo di lire
230  miliardi  e'  destinato  al completamento funzionale delle opere
infrastrutturali  da  realizzare,  in regime di concessione, ai sensi
dell'articolo  39  del testo unico delle leggi per gli interventi nei
territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli
eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982,
approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
  3. Per la gestione delle opere infrastrutturali di cui al comma 2 e
contestualmente  al  loro  trasferimento alle regioni interessate, il
Ministero  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato assegna
alle   regioni   stesse   un   contributo  straordinario  nel  limite
complessivo  di  12 miliardi di lire per il 1996, 10 miliardi di lire
per  il 1997 e 8 miliardi di lire per il 1998. Il predetto importo e'
ripartito  tra  le  regioni  secondo  criteri e modalita' fissati dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  4.  Gli  oneri  di cui al comma 3 sono posti a carico, nella misura
massima  di  lire  30  miliardi,  dei mutui di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.