IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed, in particolare, l'articolo 49, e l'allegato A; Vista la direttiva 94/25/CE del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto; Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50; Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51; Vista la legge 26 aprile 1986, n. 193; Vista la legge 5 maggio 1989, n. 171; Vista la legge 8 agosto 1994, n. 498; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle unita' da diporto, anche parzialmente completate, come definite all'articolo 2 nonche' ai componenti delle unita' da diporto, sia separati che installati, indicati nell'allegato I. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle unita' da diporto destinate o utilizzate in noleggio, locazione o per l'insegnamento della navigazione da diporto, purche' immesse in commercio per finalita' ricreative. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) alle unita' da diporto destinate unicamente alle regate, comprese quelle a remi e per l'addestramento al canottaggio, qualificate in tal senso dal fabbricante; b) canoe e kayak, gondole e pedalo'; c) tavole a vela; d) tavole a motore, moto d'acqua, ed altre unita' analoghe a motore; e) originali e singole riproduzioni di unita' da diporto storiche, progettate prima del 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e classificate in tal senso dal fabbricante; f) unita' da diporto sperimentali sempreche' non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario; g) unita' da diporto costruite per proprio uso e non immesse sul mercato comunitario per un periodo di cinque anni; h) unita' da diporto specificatamente destinate ad essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, in particolare quelle definite dal decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 572; i) sommergibili; j) veicoli a cuscino d'aria; k) aliscafi.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 6 febbraio 1996, n. 52 recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994" e' stata pubblicata nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 1996 - serie generale. Il testo dell'art. 49 e' il seguente: "Art. 49 (Marcatura CE. Costruzione e messa in esercizio di unita' per la navigazione da diporto: criteri di delega). - 1. All'attuazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si provvede apportando le necessarie modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, per adeguarla alle disposizioni della direttiva stessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) fissare dei limiti di abilitazione alla navigazione in relazione alle categorie di progettazione delle unita' da diporto come previsto dalla direttiva; b) adeguare le abilitazioni al comando delle unita' da diporto ai limiti di cui alla lettera a); c) adeguare le norme sulla costruzione delle unita' da diporto alle disposizioni previste dalla direttiva; d) adeguare la regolamentazione nazionale a quanto previsto dalla direttiva in materia di certificazione e marcatura CE; e) adeguare la regolamentazione nazionale sulla motorizzazione, sui carichi ammissibili e sulle persone trasportabili a quanto previsto dalla direttiva. - La direttiva 94/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994, "Sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -2 serie speciale - n. 69 del 12 settembre 1994. - La legge 11 febbraio 1971, n. 50 recante "Norme sulla navigazione da diporto" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - n. 69 del 18 marzo 1971. - La legge 6 marzo 1976, n. 51, contenente "Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 recante norme sulla navigazione da diporto" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 20 marzo 1976. - La legge 26 aprile 1986, n. 193, recante "Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51, sul diporto nautico" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1986. - La legge 5 maggio 1989, n. 171, recante "Modifiche alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193, nonche' nuova disciplina sulla nautica da diporto" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1989. - La legge 8 agosto 1994, n. 498 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994. Nota all'art. 1: - Il decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 572: "Attuazione della direttiva n. 82/714/CEE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna" e' stato pubblicato sul supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 1988. Il testo dell'art. 2 del decreto suindicato e' il seguente: "Art. 2. - La presente direttiva si applica: alle navi di portata lorda pari o superiore a 15 tonnellate o, se si tratta di navi non destinate al trasporto di merci, il cui dislocamento e' pari o superiore a 15 m3; ai rimorchiatori e agli spintori, anche se il loro dislocamento e' inferiore a 15 m3, quando sono costruiti per rimorchiare, per spingere o per la propulsione in formazione in coppia di navi. - La presente direttiva non si appplica: alle navi passeggeri; alle navi traghetto; agli impianti galleggianti; agli impianti galleggianti e ai materiali galleggianti anche quando possono essere dislocati; alle navi da diporto; alle navi di servizio delle autorita' di controllo e alle navi del servizio antincendio; alle navi militari; alle navi per la navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori per la navigazione marittima che navigano e stazionano nelle acque fluvio-marittime o si trovano temporaneamente nelle acque interne e sono provvisti di un titolo di navigazione valido; ai rimorchiatori e agli spintori il cui dislocamento e' inferiore a 15 m3, quando sono costruiti per rimorchiare, per spingere o per la propulsione in formazione in coppia soltanto delle navi il cui dislocamento e' inferiore a 15 m3".