Art. 10. S a n z i o n i 1. Il fabbricante, il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o il responsabile dell'immissione in commercio, che pongono in commercio o in servizio unita' da diporto o loro componenti non conformi alle disposizioni del presente decreto o di cui sia stata accertata la pericolosita' ai sensi dell'articolo 9, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quaranta milioni a lire duecentoquaranta milioni. 2. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o il responsabile dell'immissione in commercio, che non ottemperino agli ordini di cui agli articoli 8 e 9 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire trecento milioni. 3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque apponga indebitamente la marcatura "CE" in violazione delle disposizioni dell'articolo 5, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quaranta milioni a lire duecentoquaranta milioni. 4. Chiunque venda unita' da diporto o loro componenti non conformi alle disposizioni del presente decreto o di cui sia stata accertata la pericolosita' ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quaranta milioni a lire duecentoquaranta milioni. 5. Chiunque installi componenti non conformi alle disposizioni del presente decreto o di cui sia stata accertata la pericolosita' ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa del paganento di una somma da lire venti milioni a lire centoventi milioni. 6. La violazione degli obblighi di conservazione e di esibizione della documentazione di cui all'articolo 8, comma 5, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Le amministrazioni vigilanti possono disporre il temporaneo divieto di commercializzazione delle unita' da diporto e dei componenti fino alla produzione della documentazione.