Art. 10.
                           S a n z i o n i

1. Il fabbricante, il suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario  o  il  responsabile  dell'immissione  in  commercio, che
pongono  in  commercio  o  in  servizio  unita'  da  diporto  o  loro
componenti  non  conformi alle disposizioni del presente decreto o di
cui  sia  stata  accertata la pericolosita' ai sensi dell'articolo 9,
comma  1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire quaranta milioni a lire duecentoquaranta milioni.
 2.  Il  fabbricante  o  il  suo  mandatario stabilito nel territorio
comunitario  o  il responsabile dell'immissione in commercio, che non
ottemperino agli ordini di cui agli articoli 8 e 9 sono puniti con la
sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta
milioni a lire trecento milioni.
 3.  Salvo  che  il  fatto  non  costituisca  reato, chiunque apponga
indebitamente  la  marcatura  "CE"  in  violazione delle disposizioni
dell'articolo  5,  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento   di   una   somma   da   lire   quaranta  milioni  a  lire
duecentoquaranta milioni.
 4.  Chiunque  venda unita' da diporto o loro componenti non conformi
alle  disposizioni  del presente decreto o di cui sia stata accertata
la  pericolosita' ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e' punito con la
sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da lire quaranta
milioni a lire duecentoquaranta milioni.
 5.  Chiunque  installi componenti non conformi alle disposizioni del
presente  decreto  o  di  cui sia stata accertata la pericolosita' ai
sensi   dell'articolo   9,   comma  1,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa  del  paganento  di  una somma da lire venti milioni a
lire centoventi milioni.
 6.  La  violazione  degli  obblighi di conservazione e di esibizione
della documentazione di cui all'articolo 8, comma 5, e' punita con la
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di una somma da lire cinque
milioni  a  lire trenta milioni. Le amministrazioni vigilanti possono
disporre il temporaneo divieto di commercializzazione delle unita' da
diporto e dei componenti fino alla produzione della documentazione.