Art. 11. Iscrizione nei registri 1. Le unita' da diporto munite di marcatura CE di conformita', aventi uno scafo di lunghezza superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela o a vela con motore ausiliario o motoveliero, sono iscritte nei registri delle imbarcazioni di cui all'articolo 5 della legge sulla nautica da diporto. 2. Le unita' da diporto munite di marcatura CE di conformita', aventi uno scafo di lunghezza pari o inferiore a quelle indicate al comma 1, rientranti nella categoria dei natanti di cui all'articolo 13 della legge sulla nautica da diporto, possono essere iscritte nei registri delle imbarcazioni da diporto assumendone il relativo regime giuridico ed essere abilitate alla navigazione conformemente alla categoria di progettazione e costruzione quale risulta dalla relativa certificazione. 3. Per ottenere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto, il proprietario o un suo legale rappresentante, deve presentare all'autorita' competente: a) atto di compravendita in forma di scrittura privata autenticata, dal quale risultino le complete generalita' e la nazionalita' delle parti contraenti nonche' gli elementi di individuazione dell'unita'; b) dichiarazione di conformita' CE rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, conforme a quanto previsto dall'allegato VIII, unitamente all'attestazione "CE del tipo" rilasciata, ove prevista, da un organismo notificato; c) certificato di cancellazione dal registro ove l'unita' era iscritta, per le unita' provenienti da uno Stato membro o da un paese terzo. 4. Qualora la legislazione del paese di provenienza dell'unita' da diporto non preveda l'iscrizione nei registri, il certificato di cui al comma 3, lettera c), e' sostituito da apposita dichiarazione del proprietario dell'unita' o del suo legale rappresentante.
Nota al capo II: - I titoli della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e delle leggi successive di modificazione, sono indicati nelle note alle premesse. Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 5 della legge sulla nautica da diporto, si veda la nota all'art. 2. - Per il testo dell'art. 13 della legge sulla nautica da diporto, si veda la nota all'art. 2.