Art. 11.
                       Iscrizione nei registri

  1.  Le  unita'  da  diporto  munite di marcatura CE di conformita',
aventi  uno scafo di lunghezza superiore a metri 7,50 se a motore o a
metri 10 se a vela o a vela con motore ausiliario o motoveliero, sono
iscritte  nei registri delle imbarcazioni di cui all'articolo 5 della
legge sulla nautica da diporto.
  2.  Le  unita'  da  diporto  munite di marcatura CE di conformita',
aventi  uno  scafo di lunghezza pari o inferiore a quelle indicate al
comma  1,  rientranti nella categoria dei natanti di cui all'articolo
13  della legge sulla nautica da diporto, possono essere iscritte nei
registri delle imbarcazioni da diporto assumendone il relativo regime
giuridico  ed  essere  abilitate  alla navigazione conformemente alla
categoria di progettazione e costruzione quale risulta dalla relativa
certificazione.
  3.  Per  ottenere  l'iscrizione  nei registri delle imbarcazioni da
diporto,  il  proprietario  o  un  suo  legale  rappresentante,  deve
presentare all'autorita' competente:
a) atto  di  compravendita in forma di scrittura privata autenticata,
   dal  quale  risultino  le  complete  generalita' e la nazionalita'
   delle  parti  contraenti  nonche'  gli  elementi di individuazione
   dell'unita';
b) dichiarazione di conformita' CE rilasciata dal costruttore o da un
   suo  mandatario  stabilito  nel territorio comunitario, conforme a
   quanto  previsto  dall'allegato  VIII, unitamente all'attestazione
   "CE   del   tipo"   rilasciata,  ove  prevista,  da  un  organismo
   notificato;
c) certificato   di  cancellazione  dal  registro  ove  l'unita'  era
   iscritta,  per  le  unita' provenienti da uno Stato membro o da un
   paese terzo.
  4.  Qualora la legislazione del paese di provenienza dell'unita' da
diporto  non preveda l'iscrizione nei registri, il certificato di cui
al  comma  3, lettera c), e' sostituito da apposita dichiarazione del
proprietario dell'unita' o del suo legale rappresentante.
 
          Nota al capo II:

            -  I  titoli  della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e delle
          leggi successive di modificazione, sono indicati nelle note
          alle premesse.

          Note all'art. 11:

            - Per il testo dell'art. 5 della legge sulla  nautica  da
          diporto, si veda la nota all'art. 2.
            -  Per il testo dell'art. 13 della legge sulla nautica da
          diporto, si veda la nota all'art. 2.