Art. 12.
                    Abilitazione alla navigazione
 1. Le unita' da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 11
sono abilitate alla navigazione con il rilascio di apposita licenza a
norma  dell'articolo  13. L'abilitazione e' determinata conformemente
alla  categoria  di  progettazione,  di cui all'allegato II, punto 1,
indicata   nella   dichiarazione   di   conformita'   rilasciata  dal
costruttore o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario
per le seguenti specie di navigazione:
  a) senza alcun limite, per le unita' appartenenti alla categoria di
progettazione A);
  b)   costiera,   entro   25  miglia  dalla  costa,  per  le  unita'
appartenenti alla categoria di progettazione B);
  c)  locale,  in  acque interne e in quelle marittime entro 3 miglia
dalla   costa,   per   le   unita'  appartenenti  alla  categoria  di
progettazione C);
  d)  speciale, per la navigazione nei fiumi, canali e piccoli laghi,
per le unita' appartenenti alla categoria di progettazione D).
 2.  Le  unita'  da  diporto iscritte nei registri di cui al comma 1,
possono  essere  abilitate  per una specie di navigazione inferiore a
quella di progettazione.
 3. Le unita' da diporto appartenenti alle categorie di progettazione
A)  e  B),  qualora  rientranti  nella  categoria  dei natanti di cui
all'articolo  13 della legge sulla nautica da diporto, sono abilitate
a navigare entro 12 miglia dalla costa.
 4. Le unita' da diporto appartenenti alla categoria di progettazione
C),   qualora   rientranti   nella   categoria  dei  natanti  di  cui
all'articolo  13 della legge sulla nautica da diporto, sono abilitate
a  navigare  nelle acque interne e in quelle marittime entro 3 miglia
dalla  costa; quelle appartenenti alla categoria di progettazione D),
sono  abilitate alla navigazione speciale, di cui al comma 1, lettera
d).
 
          Nota all'art. 12:
            -  Per il testo dell'art. 13 della legge sulla nautica da
          diporto, si veda la nota all'art. 2.