Art. 12. Abilitazione alla navigazione 1. Le unita' da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 11 sono abilitate alla navigazione con il rilascio di apposita licenza a norma dell'articolo 13. L'abilitazione e' determinata conformemente alla categoria di progettazione, di cui all'allegato II, punto 1, indicata nella dichiarazione di conformita' rilasciata dal costruttore o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario per le seguenti specie di navigazione: a) senza alcun limite, per le unita' appartenenti alla categoria di progettazione A); b) costiera, entro 25 miglia dalla costa, per le unita' appartenenti alla categoria di progettazione B); c) locale, in acque interne e in quelle marittime entro 3 miglia dalla costa, per le unita' appartenenti alla categoria di progettazione C); d) speciale, per la navigazione nei fiumi, canali e piccoli laghi, per le unita' appartenenti alla categoria di progettazione D). 2. Le unita' da diporto iscritte nei registri di cui al comma 1, possono essere abilitate per una specie di navigazione inferiore a quella di progettazione. 3. Le unita' da diporto appartenenti alle categorie di progettazione A) e B), qualora rientranti nella categoria dei natanti di cui all'articolo 13 della legge sulla nautica da diporto, sono abilitate a navigare entro 12 miglia dalla costa. 4. Le unita' da diporto appartenenti alla categoria di progettazione C), qualora rientranti nella categoria dei natanti di cui all'articolo 13 della legge sulla nautica da diporto, sono abilitate a navigare nelle acque interne e in quelle marittime entro 3 miglia dalla costa; quelle appartenenti alla categoria di progettazione D), sono abilitate alla navigazione speciale, di cui al comma 1, lettera d).
Nota all'art. 12: - Per il testo dell'art. 13 della legge sulla nautica da diporto, si veda la nota all'art. 2.