Art. 13. Licenza di navigazione e documentazione di bordo 1. La licenza che abilita le unita' da diporto alla navigazione di cui all'articolo 12, lettere a), b) e c), e' rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi e dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri per navi minori e galleggianti. 2. La licenza che abilita le unita' da diporto alla navigazione di cui all'articolo 12, lettera c), oltre che dagli uffici marittimi indicati al comma 1, e' rilasciata dagli uffici provinciali della motorizzazione civile. 3. La licenza che abilita le unita' da diporto alla navigazione di cui all'articolo 12, lettera d), e' rilasciata dagli uffici provinciali della motorizzazione civile. 4. Le unita' da diporto munite di licenza rilasciata dall'autorita' marittima possono navigare anche nelle acque interne e le unita' da diporto munite di licenza rilasciata dagli uffici provinciali della motorizzazione civile, qualora appartenenti alle categorie di progettazione A), B) e C), possono navigare anche nelle acque marittime. 5. Per le unita' da diporto, i cui proprietari all'atto della prima iscrizione nei registri presentino il titolo di proprieta' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), in corso di registrazione, e' rilasciata una licenza di navigazione provvisoria avente validita' non superiore a novanta giorni. I modelli delle licenze di cui ai commi 1 e 3 e della licenza provvisoria sono stabiliti con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. 6. Le unita' da diporto, munite di marcatura "CE" di conformita', rientranti nella categoria dei natanti di cui all'articolo 13 della legge sulla nautica da diporto, nel corso della navigazione devono avere a bordo il manuale del proprietario di cui all'allegato II, punto 2.5.
Nota all'art. 13: - Per il testo dell'art. 13 della legge sulla nautica da diporto, si veda la nota all'art. 2.