Art. 13.
          Licenza di navigazione e documentazione di bordo
 1.  La  licenza che abilita le unita' da diporto alla navigazione di
cui  all'articolo  12,  lettere  a),  b)  e  c),  e' rilasciata dalle
capitanerie  di  porto,  dagli  uffici circondariali marittimi, dagli
uffici  locali  marittimi e dalle delegazioni di spiaggia autorizzate
dal  direttore  marittimo  a  tenere  i  registri  per  navi minori e
galleggianti.
 2.  La  licenza che abilita le unita' da diporto alla navigazione di
cui  all'articolo  12,  lettera  c), oltre che dagli uffici marittimi
indicati  al  comma  1,  e' rilasciata dagli uffici provinciali della
motorizzazione civile.
 3.  La  licenza che abilita le unita' da diporto alla navigazione di
cui   all'articolo   12,  lettera  d),  e'  rilasciata  dagli  uffici
provinciali della motorizzazione civile.
 4.  Le unita' da diporto munite di licenza rilasciata dall'autorita'
marittima  possono  navigare anche nelle acque interne e le unita' da
diporto  munite  di licenza rilasciata dagli uffici provinciali della
motorizzazione   civile,   qualora  appartenenti  alle  categorie  di
progettazione  A),  B)  e  C),  possono  navigare  anche  nelle acque
marittime.
 5.  Per le unita' da diporto, i cui proprietari all'atto della prima
iscrizione  nei  registri  presentino  il titolo di proprieta' di cui
all'articolo  11,  comma 3, lettera a), in corso di registrazione, e'
rilasciata  una  licenza  di navigazione provvisoria avente validita'
non  superiore  a  novanta  giorni. I modelli delle licenze di cui ai
commi 1 e 3 e della licenza provvisoria sono stabiliti con il decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione.
 6.  Le  unita'  da diporto, munite di marcatura "CE" di conformita',
rientranti  nella  categoria dei natanti di cui all'articolo 13 della
legge  sulla  nautica  da diporto, nel corso della navigazione devono
avere  a  bordo  il  manuale del proprietario di cui all'allegato II,
punto 2.5.
 
          Nota all'art. 13:
            -  Per il testo dell'art. 13 della legge sulla nautica da
          diporto, si veda la nota all'art. 2.