Art. 14
                 Visite di idoneita' e di sicurezza

  1.  La  prima  visita  periodica  per le unita' da diporto di prima
commercializzazione,   munite   di  certificato  CE  di  conformita',
appartenenti  alle  categorie di progettazione A) e B), e' effettuata
dopo  8  anni  dall'iscrizione; per le unita' da diporto appartenenti
alle  categorie  di  progettazione C) e D) e' effettuata dopo 10 anni
dall'iscrizione. Le successive visite periodiche sono effettuate ogni
5 anni.
  2. Le visite occasionali sono effettuate quando, a seguito di danni
subiti  o per mutamenti apportati allo scafo o all'apparato motore di
propulsione,  siano  mutate  le  condizioni  di  navigabilita'  o  di
sicurezza.
  3.  Le visite periodiche e occasionali sono dirette ad accertare la
permanenza dei requisiti di cui all'attestato di certificazione CE.
  4.  Per le unita' da diporto munite di marcatura CE di conformita',
l'ufficio  competente  all'atto  della  prima  iscrizione provvede al
rilascio  del  certificato  di  sicurezza  per il periodo indicato al
comma 1, annotandone gli estremi sulla licenza di navigazione.
  5.  Alla  conferma  della validita' e al rinnovo del certificato di
sicurezza   provvede   la  competente  autorita'  marittima  o  della
motorizzazione  civile  sulla  base delle certificazioni di visita di
idoneita' e di sicurezza, rilasciate dall'ente tecnico.