Art. 14 Visite di idoneita' e di sicurezza 1. La prima visita periodica per le unita' da diporto di prima commercializzazione, munite di certificato CE di conformita', appartenenti alle categorie di progettazione A) e B), e' effettuata dopo 8 anni dall'iscrizione; per le unita' da diporto appartenenti alle categorie di progettazione C) e D) e' effettuata dopo 10 anni dall'iscrizione. Le successive visite periodiche sono effettuate ogni 5 anni. 2. Le visite occasionali sono effettuate quando, a seguito di danni subiti o per mutamenti apportati allo scafo o all'apparato motore di propulsione, siano mutate le condizioni di navigabilita' o di sicurezza. 3. Le visite periodiche e occasionali sono dirette ad accertare la permanenza dei requisiti di cui all'attestato di certificazione CE. 4. Per le unita' da diporto munite di marcatura CE di conformita', l'ufficio competente all'atto della prima iscrizione provvede al rilascio del certificato di sicurezza per il periodo indicato al comma 1, annotandone gli estremi sulla licenza di navigazione. 5. Alla conferma della validita' e al rinnovo del certificato di sicurezza provvede la competente autorita' marittima o della motorizzazione civile sulla base delle certificazioni di visita di idoneita' e di sicurezza, rilasciate dall'ente tecnico.