Art. 15.
                   Comando delle unita' da diporto

1. Con uno o piu' regolamenti da emanarsi a norma dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dei  trasporti  e  della  navigazione e' dettata la disciplina per le
abilitazioni  al comando ed alla condotta delle unita' da diporto, in
relazione  ai  limiti  di  navigazione  previsti dall'articolo 12, ai
requisiti  fisici  e  morali  per il loro conseguimento, ai contenuti
delle  prove  di  esame  e al loro svolgimento nonche' alla durata di
validita', alle revisioni periodiche e straordinarie, alla decadenza,
revoca  e  sospensione delle abilitazioni rilasciate o da rilasciare,
sulla base dei seguenti criteri:
  a)  snellimento  delle  procedure  e ricorso all'autocertificazione
senza necessita' di autenticazione della firma del dichiarante;
  b)  omogeneizzazione  delle procedure concernenti il rilascio delle
patenti  nautiche da parte dell'autorita' marittima a quelle previste
per  gli  uffici  della  motorizzazione  civile  e  dei  trasporti in
concessione;
  c)  immediato  rilascio ai candidati che hanno superato le prove di
esame, del titolo abilitativo;
  d)  mantenimento  per  le  abilitazioni al comando ed alla condotta
delle  unita'  a  motore,  o  a  vela e motore, dei limiti di potenza
previsti  dagli articoli 18 e 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50,
e successive modificazioni;
  e)  espressa  indicazione  delle  norme da intendersi abrogate alla
data di entrata in vigore dei regolamenti.
 2. Per il comando e la condotta delle unita' da diporto e' richiesto
il  possesso  di  una  delle  abilitazioni stabilite dall'articolo 20
della  legge  sulla nautica da diporto, in relazione alla navigazione
effettivamente  svolta,  indipendentemente  dai limiti di navigazione
cui l'unita' e' abilitata.
 3.  La  disposizione  di cui al comma 2, si applica anche ai natanti
che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa.
 
          Nota al capo III:

            -  I  titoli  della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e delle
          successive leggi di modificazione, sono indicati nelle note
          alle premesse.
          Note all'art. 15:

            - Il testo dell'art. 17, comma 2 della  legge  23  agosto
          1988, n.  400 recante "Disciplina dell'attivita' di Governo
          ed   ordinamento   della   Presidenza   del  Consiglio  dei
          Ministri", e' il seguente:
            "Art. 17. - 1. (Omissis).
            2. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari".
            -  Il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1971, n.
          50, sostituito dall'art. 10 della legge 6  marzo  1976,  n.
          51, sostituito dall'art.  15 della legge 26 aprile 1986, n.
          193,  sostituito  dall'art. 2, comma 2 della legge 8 agosto
          1994, n. 498, di conversione del decreto  legge  16  giugno
          1994,  n.  378,  come da ultimo modificato dall'art. 16 del
          decreto-legge 17  giugno  1996,  n.  322  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1996, n. 141, e' il seguente:
            "Art.  18.  -  Per  il  comando  e  condotta  di natanti,
          imbarcazioni e navi da diporto a bordo dei quali sia  stato
          installato  un motore avente una cilindrata superiore a 750
          cc. se a carburazione a due  tempi,  o  a  1000  cc.  se  a
          carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1300 cc. se a
          carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2000 cc. se a
          motore  diesel,  comunque con potenza superiore a 30 KW o a
          40,8 CV, e' necessario, essere in  possesso  di  una  delle
          abilitazioni previste dall'articolo 20.
            Salvo  quanto  e'  disposto  dal  successivo articolo 20,
          nessuna abilitazione e' richiesta per comandare o  condurre
          gli altri natanti da diporto salvo il possesso dei seguenti
          requisiti:
             a)  anni  14, per i natanti a vela con superficie velica
          superiore a quattro metri quadrati e per i natanti a  remi,
          con esclusione di quelli che navigano entro un miglio dalla
          costa;
             b)  anni  16,  per  i  natanti  a  motore, nonche' per i
          natanti a vela con motore ausiliario e per i motovelieri  a
          bordo  dei  quali sia stato installato un motore di potenza
          inferiore o uguale a quelle indicate nel  primo  comma  del
          presente articolo;
             c) anni 18 in occasione di competizioni motonautiche.
            Per  la  partecipazione  all'attivita' d'istruzione delle
          scuole di  avviamento  agli  sport  nautici  gestite  dalle
          federazioni sportive nazionali, dalla Lega navale italiana,
          nonche'  per  lo  svolgimento di attivita' agonistica e per
          gli  allenamenti  che  si   svolgono   sotto   la   diretta
          sorveglianza  di  istruttori  federali, i limiti di eta' di
          cui al terzo comma possono essere  modificati  con  decreto
          del   Ministro   dei  trasporti  e  della  navigazione,  in
          relazione  ai  limiti  di  eta'  previsti   dalle   singole
          federazioni  sportive  nazionali  per  l'avvio  agli  sport
          nautici".
            - Il testo dell'art. 20 della legge 11 febbraio 1971,  n.
          50,  sostituito  dall'art.  11 della legge 6 marzo 1976, n.
          51, sostituito dall'art.  17 della legge 26 aprile 1986, n.
          193, modificato dall'art. 2 della legge 8 agosto  1994,  n.
          498,  di  conversione  del decreto-legge 16 giugno 1994, n.
          378 e modificato dall'art. 16 del decreto-legge  17  giugno
          1996, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno
          1996, n. 141, e' il seguente:
            "Art.  20. - Fermo restando quanto stabilito dall'art. 18
          della presente legge,  le  abilitazioni  al  comando  delle
          imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:
            a)  imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per
          la navigazione entro sei miglia dalla costa;
            b) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario  per
          la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa;
            c) imbarcazioni a motore aventi caratteristiche e potenza
          superiori  a  quelle indicate all'articolo 18, primo comma,
          per la navigazione entro 6 miglia dalla costa;
            d) imbarcazioni a motore per la navigazione  senza  alcun
          limite di distanza dalla costa.
            Per il comando e la condotta di natanti da diporto a vela
          con  motore  ausiliario  avente  caratteristiche analoghe a
          quelle indicate al primo comma dell'art. 18 della  presente
          legge,  nonche' per il comando e la condotta di motovelieri
          e di  natanti,  dotati  di  motore  aventi  caratteristiche
          analoghe  a  quelle sopra indicate, le abilitazioni sono le
          stesse e  vengono  conseguite  con  le  medesime  modalita'
          previste per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario e
          a  motore,  abilitate  alla navigazione entro sei miglia di
          distanza dalla costa.
            Per il comando e la  condotta  di  motovelieri  abilitati
          alla  navigazione  senza alcun limite, le abilitazioni sono
          le stesse e vengono conseguite con  le  medesime  modalita'
          previste  per  le imbarcazioni a vela con motore ausiliario
          abilitate senza alcun limite.
            Per il comando delle navi da diporto e  per  la  condotta
          dei  motori  delle  imbarcazioni  da  diporto  e'  prevista
          apposita abilitazione.
            L'abilitazione per il comando delle imbarcazioni a vela e
          quella per il comando  di  imbarcazioni  a  motore  possono
          essere  conseguite,  congiuntamente,  qualora riguardino lo
          stesso tipo di navigazione, a  seguito  di  un  solo  esame
          sostenuto  sulla base dei programmi relativi alla vela e al
          motore.
            La composizione delle commissioni, nonche' i programmi  e
          le   modalita'   di   svolgimento   degli   esami   per  il
          conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere  b)
          e  d)  del primo comma del presente articolo sono stabiliti
          dal Ministro della marina mercantile (1).
            I programmi e le modalita' di svolgimento degli esami per
          il conseguimento delle abilitazioni previste dalle  lettere
          a)  e  c)  del  primo  comma  del  presente  articolo  sono
          stabiliti dal Ministro della marina mercantile, di concerto
          con il Ministro dei trasporti (2).