Art. 15. Comando delle unita' da diporto 1. Con uno o piu' regolamenti da emanarsi a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione e' dettata la disciplina per le abilitazioni al comando ed alla condotta delle unita' da diporto, in relazione ai limiti di navigazione previsti dall'articolo 12, ai requisiti fisici e morali per il loro conseguimento, ai contenuti delle prove di esame e al loro svolgimento nonche' alla durata di validita', alle revisioni periodiche e straordinarie, alla decadenza, revoca e sospensione delle abilitazioni rilasciate o da rilasciare, sulla base dei seguenti criteri: a) snellimento delle procedure e ricorso all'autocertificazione senza necessita' di autenticazione della firma del dichiarante; b) omogeneizzazione delle procedure concernenti il rilascio delle patenti nautiche da parte dell'autorita' marittima a quelle previste per gli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; c) immediato rilascio ai candidati che hanno superato le prove di esame, del titolo abilitativo; d) mantenimento per le abilitazioni al comando ed alla condotta delle unita' a motore, o a vela e motore, dei limiti di potenza previsti dagli articoli 18 e 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni; e) espressa indicazione delle norme da intendersi abrogate alla data di entrata in vigore dei regolamenti. 2. Per il comando e la condotta delle unita' da diporto e' richiesto il possesso di una delle abilitazioni stabilite dall'articolo 20 della legge sulla nautica da diporto, in relazione alla navigazione effettivamente svolta, indipendentemente dai limiti di navigazione cui l'unita' e' abilitata. 3. La disposizione di cui al comma 2, si applica anche ai natanti che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa.
Nota al capo III: - I titoli della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e delle successive leggi di modificazione, sono indicati nelle note alle premesse. Note all'art. 15: - Il testo dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' il seguente: "Art. 17. - 1. (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". - Il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sostituito dall'art. 10 della legge 6 marzo 1976, n. 51, sostituito dall'art. 15 della legge 26 aprile 1986, n. 193, sostituito dall'art. 2, comma 2 della legge 8 agosto 1994, n. 498, di conversione del decreto legge 16 giugno 1994, n. 378, come da ultimo modificato dall'art. 16 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 322 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1996, n. 141, e' il seguente: "Art. 18. - Per il comando e condotta di natanti, imbarcazioni e navi da diporto a bordo dei quali sia stato installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc. se a carburazione a due tempi, o a 1000 cc. se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1300 cc. se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2000 cc. se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 KW o a 40,8 CV, e' necessario, essere in possesso di una delle abilitazioni previste dall'articolo 20. Salvo quanto e' disposto dal successivo articolo 20, nessuna abilitazione e' richiesta per comandare o condurre gli altri natanti da diporto salvo il possesso dei seguenti requisiti: a) anni 14, per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati e per i natanti a remi, con esclusione di quelli che navigano entro un miglio dalla costa; b) anni 16, per i natanti a motore, nonche' per i natanti a vela con motore ausiliario e per i motovelieri a bordo dei quali sia stato installato un motore di potenza inferiore o uguale a quelle indicate nel primo comma del presente articolo; c) anni 18 in occasione di competizioni motonautiche. Per la partecipazione all'attivita' d'istruzione delle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni sportive nazionali, dalla Lega navale italiana, nonche' per lo svolgimento di attivita' agonistica e per gli allenamenti che si svolgono sotto la diretta sorveglianza di istruttori federali, i limiti di eta' di cui al terzo comma possono essere modificati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione ai limiti di eta' previsti dalle singole federazioni sportive nazionali per l'avvio agli sport nautici". - Il testo dell'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sostituito dall'art. 11 della legge 6 marzo 1976, n. 51, sostituito dall'art. 17 della legge 26 aprile 1986, n. 193, modificato dall'art. 2 della legge 8 agosto 1994, n. 498, di conversione del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378 e modificato dall'art. 16 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1996, n. 141, e' il seguente: "Art. 20. - Fermo restando quanto stabilito dall'art. 18 della presente legge, le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto sono rilasciate per: a) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione entro sei miglia dalla costa; b) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa; c) imbarcazioni a motore aventi caratteristiche e potenza superiori a quelle indicate all'articolo 18, primo comma, per la navigazione entro 6 miglia dalla costa; d) imbarcazioni a motore per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa. Per il comando e la condotta di natanti da diporto a vela con motore ausiliario avente caratteristiche analoghe a quelle indicate al primo comma dell'art. 18 della presente legge, nonche' per il comando e la condotta di motovelieri e di natanti, dotati di motore aventi caratteristiche analoghe a quelle sopra indicate, le abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite con le medesime modalita' previste per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario e a motore, abilitate alla navigazione entro sei miglia di distanza dalla costa. Per il comando e la condotta di motovelieri abilitati alla navigazione senza alcun limite, le abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite con le medesime modalita' previste per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario abilitate senza alcun limite. Per il comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto e' prevista apposita abilitazione. L'abilitazione per il comando delle imbarcazioni a vela e quella per il comando di imbarcazioni a motore possono essere conseguite, congiuntamente, qualora riguardino lo stesso tipo di navigazione, a seguito di un solo esame sostenuto sulla base dei programmi relativi alla vela e al motore. La composizione delle commissioni, nonche' i programmi e le modalita' di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere b) e d) del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile (1). I programmi e le modalita' di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere a) e c) del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti (2).